Detrazione fiscale maggiorata al 110% per gli edifici privi di APE e per alcuni edifici plurifamiliari con unico proprietario; adempimenti in cantiere; chiarimenti sulle modalità per usufruire dell’agevolazione, tetti di spesa differenziati per l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Sono alcuni degli argomenti trattati nella guida aggiornata sul Superbonus, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
La guida è aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 che ha esteso la platea dei beneficiari e ha prorogato la scadenza dell’agevolazione al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati da Iacp, per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
Possono ottenere il Superbonus gli edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali come ad esempio gli edifici collabenti, classificati nella categoria catastale F2, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
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Tra gli interventi trainanti viene inclusa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Sono ammessi al Superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
La guida riporta inoltre il chiarimento, dato dalla Legge di Bilancio, sul requisito di “funzionalmente indipendente” che viene soddisfatto se il fabbricato è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
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Durante la realizzazione dei lavori è obbligatorio esporre in modo ben visibile in cantiere un cartello con la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
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Il contribuente può scegliere di usufruire della detrazione Irpef in 5 quote annuali di pari importo, se sostenute entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo se sostenute nel 2022.
In alternativa, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
La comunicazione della scelta deve essere inviata attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, dal soggetto che rilascia il visto di conformità, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Si può optare per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite. La scelta deve riguardare tutte le rate residue e deve essere comunicata entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.