lunedì 29 Aprile 2024
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Sicilia, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale della Legge regionale 9/21 sul Condono edilizio

Con la sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1 comma 1 della legge regionale siciliana n. 19 del 2021 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e 14 dello Statuto della Regione Siciliana, con relativa e conseguenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle residue disposizioni della medesima legge regionale impugnata (art. 1 c. 2 e art. 2).

La Regione Siciliana, con la legge n. 19/2021, aveva dato una interpretazione autentica all’art. 24 co.1 della LR 15/2004 relativo al cosiddetto terzo condono edilizio, ritenendo ammissibile la sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree soggette a vincoli “che non comportino inedificabilità assoluta”. La Corte Costituzionale ha cassato questa vera e propria forzatura normativa, anche richiamandosi e conformandosi ad altre pronunce della Cassazione Penale secondo la quale la normativa regionale non potrebbe comunque prevalere sulle disposizioni statali sopravvenute (2003) che hanno provveduto a disciplinare i termini del condono edilizio disposto per legge in precedenza”, spiega Legambiente Sicilia.

La norma regionale andava ad intaccare, secondo la Corte, non solo i termini e le forme delle richieste di concessione in sanatoria già presentate, ma anche i limiti entro i quali le stesse avrebbero dovuto essere rilasciate. La reale portata innovativa della norma regionale impugnata era in netto ed evidente contrasto, secondo la Corte, con le prerogative esclusive del legislatore nazionale.

La sentenza della Corte Costituzionale – dichiara Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia – è davvero importante, almeno per due ragioni: la prima, perché definisce con assoluta chiarezza una volta e per tutte i limiti del legislatore regionale in relazione a quelle materie che invece sono assegnate dalla nostra Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore nazionale, ad esempio in relazione alle opere insuscettibili di sanatoria in virtù delle disposizioni nazionali emanate in coerenza con la materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato su tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. In secondo luogo, perché blocca autorevolmente ed in punta di diritto, una volta e per tutte, una palese ed evidente forzatura che il legislatore regionale, lo scorso anno, aveva provato a far passare, di fatto ampliando le maglie dell’ultimo condono del 2003 anche agli immobili realizzati abusivamente in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa. La riteniamo una grande vittoria, considerato che Legambiente Sicilia aveva anche presentato sul punto una memoria alla Corte Costituzionale.

Adesso si demoliscano gli immobili insanabili – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente – per ripristinare lo stato di diritto e la bellezza dei luoghi e per ridurre il rischio per le persone che vivono in strutture o in aree pericolose come dimostrano tante tragedie avvenute anche recentemente nel paese.

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