giovedì 18 Aprile 2024
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Sismabonus, la cessione del credito vale anche per l’acquisto di case antisismiche

Il sismabonus, la detrazione fiscale che incentiva il miglioramento sismico del patrimonio edilizio, oltre che ai lavori sugli edifici esistenti, si applica anche all’acquisto di case antisismiche.
L’acquirente di una casa antisismica può utilizzare il sismabonus acquisti in modo diretto o indiretto. Nel modo diretto l’importo ammesso in detrazione verrà direttamente scomputato dall’irpef o dall’ires dovuta, nel modo indiretto può cedere il credito a favore dell’imprese esecutrici degli interventi o a soggetti terzi collegati.

A titolo esemplificativo, ipotizziamo l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica con prezzo di vendita pari a 250.000 euro e agevolato con il sismabonus acquisto all’85% (percentuale spettante per la riduzione di due classi di rischio), cosa può dunque fare l’acquirente?

Modo diretto: l’acquirente corrisponde l’intero prezzo di acquisto all’impresa, ottiene un importo ammesso alla detrazione pari all’85% – calcolato sempre su un tetto di spesa massimo di 96.000 euro – ossia 81.600 euro, recupera la detrazione in 5 quote annuali di importo pari a 16.320 euro.

Modo indiretto: l’acquirente corrisponde la parte di prezzo non coperto dalla detrazione all’impresa, cioè 168.400 euro (250.000 euro – 81.600 euro), cede il credito d’imposta per un importo pari alla detrazione spettante, cioè 81.600 euro, non detrarrà alcun importo in sede di dichiarazione dei redditi nei successivi anni.
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Cessione del credito, l’uso indiretto della detrazione
I protagonisti della cessione del credito nel sismabonus acquisto sono:

– il cedente, cioè i contribuenti beneficiari della detrazione prevista per gli interventi;
– il cessionario, cioè le imprese che hanno effettuato gli interventi o altri soggetti privati, purché “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Sono esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché le amministrazioni pubbliche.

Chi sono gli altri soggetti privati “collegati”? Dalla lettura combinata delle circolari 11/2018 e 17/2018 dell’Agenzia delle Entrate si evince che tra i “soggetti collegati” – possibili acquirenti del bonus quando l’impresa non è disponibile a farlo – rientrano:

– le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati;

– i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati;

– i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime;

– nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete;

– i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.109/2019);

– le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo di imprese, per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018);

– il consulente (in forma autonoma o società) incaricato dall’appaltatore di fornire valutazioni tecniche sull’intervento da realizzare, quali, ad esempio, studi di fattibilità, diagnosi energetica, relazioni tecniche etc.

Non può considerarsi “soggetto collegato”:

– il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 354/2019), perché, secondo l’agenzia, nel mero rapporto di parentela, tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario, non può riscontrarsi un collegamento che ha dato origine alla detrazione;

– il consulente dell’appaltatore in ambito commerciale/amministrativo (es. analisi di mercato, adempimenti del condominio per la cessione del credito).
L’oggetto della cessione: il credito
Il cedente cede l’intera detrazione e non le sole rate residue. Il cessionario potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione con le imposte e contributi dovuti, attraverso F24, dividendolo in 5 quote annuali di pari importo; Il cessionario, a sua volta, ha la facoltà di effettuare una successiva cessione del credito, in tutto o in parte, a quella originaria in favore di un soggetto collegato.

Dunque, sono possibili al massimo due cessioni del credito. Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.

Cessione del credito, i compiti del cedente
L’agenzia delle entrate con il Provvedimento 660057 del 31 luglio 2019 ha stabilito che i beneficiari devono comunicare la cessione del credito, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, secondo le seguenti modalità:
– utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle entrate;
– in alternativa, utilizzando il modulo allegato allo stesso provvedimento, da inviare tramite PEC o da presentare presso uno degli uffici dell’agenzia.

Il cessionario visualizzerà il credito attribuitogli nel “cassetto fiscale”. Una volta che lo avrà accettato, sarà l’agenzia delle entrate ad informare il cedente, attraverso l’area riservata.

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