lunedì 7 Ottobre 2024
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La Legge di Bilancio conferma le Stazioni Uniche appaltanti provinciali e/o metropolitane

Il provvedimento che riguarda le centrali di committenza provinciali ha trovato conferma nel Disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019.

In particolare, all’articolo 1, comma 67, che sostituisce il vecchio articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), si legge:

In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici

Restano indefinite le modalità di costituzione di dette stazioni uniche appaltanti provinciali e/o metropolitane e sui rapporti di ciascuna con i comuni. Tali modalità, insieme all’individuazione degli ambiti territoriali, avrebbero dovuto essere stabilite con l’emanazione di un DPCM entro sei mesi dall’entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti (oltre 2 anni fa).

Si ricorda che l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016 prevede che se le le stazioni appaltanti sono comuni non capoluogo di provincia, è consentito loro procedere secondo una delle seguenti modalità:

  1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
  3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La conferma della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, che testimonia le gravi difficoltà da parte del Governo a predisporre in tempi brevi alla controriforma del codice dei contratti, comporterebbe l’inutilità dell’esistenza dell’art. 37., comma 4, del Codice. A ciò dovrebbe aggiungersi il conseguente aumento del carico di lavoro che graverebbe sugli uffici tecnici di Province e Città metropolitane, che diventerebbero, di fatto, stazioni uniche appaltanti per tutte i comuni non capoluogo di provincia.

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