mercoledì 8 Maggio 2024
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Superbonus e unifamiliari, restano dieci giorni per completare il 30% dei lavori

Manca ancora poco tempo, 11 giorni per l’esattezza, per completare almeno il 30% dell’intervento complessivo sugli immobili unifamiliari e usufruire del Superbonus fino alla fine dell’anno.
Il termine per dimostrate il raggiungimento della soglia del 30% scade il 30 settembre.

Non sono state approvate le proposte di eliminare questo vincolo, che avevano riacceso le speranze di committenti e imprese messi in difficoltà dai ritardi registrati nei lavori.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è intervenuto sull’argomento, spiegando come dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo.
La normativa che regola il Superbonus per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo resta quindi invariata.
In generale, il Superbonus per questa tipologia di immobili è scaduto il 30 giugno 2022, ma chi dimostra di aver realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 può usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022.
Se un intervento è in corso, e non si riesce a rispettare la scadenza del 30 settembre, sono agevolabili con il Superbonus 110% solo le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, mentre le spese successive possono ottenere altri bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate).

La Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), in un documento approvato il 5 settembre scorso, ha condiviso le proposte avanzate dalla Rete delle Professioni Tecniche sulle modalità con cui dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo.
Il CSLLPP ha affermato che, per la certificazione del raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022, il direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione, basata su una idonea documentazione probatoria, come ad esempio il libretto delle misure, lo stato di avanzamento lavori, un rilievo fotografico dei lavori realizzati, la copia di bolle e fatture.
La dichiarazione del direttore lavori deve essere conservata ed esibita agli organi di controllo.
La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie e l’invio della stessa via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.
Ma volendo fornire dei numeri, come si calcola il 30% dell’intervento complessivo?
Facciamo prima una premessa normativa. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti, la normativa prevedeva che entro il 30 settembre dovesse essere realizzato il 30% di tutti i lavori previsti sull’abitazione.
Per effetto del Decreto Aiuti, invece, il calcolo del 30% può (non deve) tenere conto dell’intervento complessivo, ma anche solo di parte di esso.
Questo significa che il committente può decidere se conteggiare:
– solo i lavori agevolati con il Superbonus;
– i lavori agevolati con il Superbonus, con altri bonus e non agevolati.
Passiamo quindi a ipotizzare la realizzazione di un intervento di 70.000 euro composto da:
– interventi per 30.000 agevolati dal superbonus;
– interventi per 25.000 agevolati dall’ecobonus;
– interventi per 15.000 non agevolati.
Al 30 settembre 2022 sono stati realizzate:
– opere superbonus per 17.000 euro;
– opere ecobonus per 2.000;
– opere non agevolate per 1.000.
In totale sono stati quindi realizzati lavori per 20.000 euro.
Prima del decreto Aiuti, quando bisognava effettuare il calcolo su tutto l’intervento da realizzare, la percentuale raggiunta al 30 settembre sarebbe stata del 28,6%. Non sarebbe stato quindi possibile continuare ad usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022.
Dopo il Decreto Aiuti, è possibile considerare come base di calcolo solo i lavori agevolati dal superbonus (30.000 euro come intervento complessivo e 17.000 euro come interventi realizzati). In questo caso, la percentuale raggiunta al 30 settembre sarebbe del 57% circa.

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