martedì 19 Marzo 2024
HomeIn primo pianoDL Aiuti è legge, ecco tutte le novità per il Superbonus

DL Aiuti è legge, ecco tutte le novità per il Superbonus

Il Senato, com’è noto, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il provvedimento, che è già legge, prevede una serie di novità per il Superbonus.

L’articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.

È dunque ampliata la platea degli “acquirenti finali” che possono acquistare dalla propria banca (o da altre società appartenenti al gruppo bancario) crediti d’imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi: non più soltanto i “clienti professionali privati” correntisti della cedente o della capogruppo, ossia chi – secondo il Regolamento degli intermediari – “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007), cioè, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni, bensì tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. In altre parole, i crediti sono ora cedibili a tutti i correntisti titolari di partita Iva, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca. La novità si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”, fermo restando il limite massimo di cessioni stabilito dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), Dl 34/2020.

Il comma 3 dell’articolo 57 del provvedimento precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Estesa la platea dei soggetti che possono compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (articolo 28-quater, Dpr 602/1973): tale facoltà è riconosciuta, oltre che nel caso di somministrazione, forniture e appalti, anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (è abrogata, di conseguenza, la norma – articolo 12, comma 7-bis, Dl 145/2013 – che rimandava a un decreto ministeriale la disciplina della materia). La disposizione si applica anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments