venerdì 4 Ottobre 2024
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Costruzioni in zona sismica, denuncia al genio civile e responsabilità: chiarimenti dalla Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 14761/2019 ha fornito importanti chiarimenti in merito agli iter procedurali ed amministrativi da seguire per la realizzazione di alcune tipologie di interventi in zona sismica.

Nel caso concreto sottoposto alla Suprema Corte, si trattava della realizzazione di un muro di contenimento in zona sismica, senza la preventiva autorizzazione del Genio civile.

L’iter giudiziario si era aperto con una condanna in primo grado da parte del Tribunale, impugnata dal ricorrente mediante ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

  • violazione di legge e vizio motivazionale, dal momento che non sussisterebbe prova alcuna che la costruzione realizzata comportasse gli adempimenti burocratici contestati (denuncia al Genio civile), mentre il Tribunale aveva omesso di spiegare in quali termini la costruzione potesse creare rischio sismico;
  • che faceva difetto la prova circa l’idoneità dell’opera a porre in pericolo la pubblica incolumità;
  • l’avvenuta determinazione della pena, stante la mancanza di motivazione in una determinazione così lontana dai minimi edittali.

La Cassazione ha chiarito subito che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, sicché l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l’autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazione è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato, in quanto la normativa è appunto finalizzata a garantire l’esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie in dette zone.

Ciò premesso, ha quindi statuito che le disposizioni previste dagli artt. 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità) e 95 (Sanzioni penali) DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l’impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell’intervento.

È stato, dunque, ribadito che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Molto interessante la parte della sentenza che riguarda le responsabilità.

I supremi giudici hanno confermato che le violazioni in tema di reati edilizi non possono che andare a carico del committente. Quando le opere in cemento armato vengono eseguite senza la redazione di un progetto esecutivo e senza la prevista denuncia al Genio civile, anche nel caso di opere eseguite dal direttore dei lavori, permane la responsabilità del committente, che trova il fondamento nell’omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l’opera soddisfa un suo preciso interesse.

Ogni committente, infatti, ha l’obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri.

In definitiva, controllare e affidare progettazione e direzione lavori a professionisti qualificati.

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