lunedì 9 Dicembre 2024
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Ristrutturare casa, le detrazioni fiscali del 2018

Da quest’anno per ottenere le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie sarà necessario inviare una comunicazione all’Enea.

 Lo scopo della raccolta di queste informazioni è monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto con la realizzazione dei lavori, sulla stessa falsariga di quanto accade con gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

 A fare il punto della situazione sulle detrazioni del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia è l’Agenzia delle Entrate, che ha aggiornato la guida per usufruire dei bonus.

 È possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 96mila euro, per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

 Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

 I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.

Tra i beneficiari ci sono anche gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

 È detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

 Nei condomìni è detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni.

 Usufruiscono inoltre della detrazione i lavori sugli immobili danneggiati dalle calamità naturali, l’acquisto e la costruzione di box auto pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi per la prevenzione degli illeciti, la cablatura degli edifici e  il contenimento dell’inquinamento acustico, l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, l’adozione di misure antisismiche, la bonifica dall’amianto, gli interventi anti-infortunio e l’acquisto di immobili ristrutturati.

 Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.

 Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

 La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (ad esempio tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). La guida dell’Agenzia precisa che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

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