domenica 20 Aprile 2025
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VIA postuma, consentita solo se non si eludono le norme comunitarie e se si considerano gli impatti ambientali già causati

La Corte di giustizia UE, con la sentenza n. C-117/17, si è espressa sul contenzioso sorto per l’approvazione di un progetto di potenziamento di un impianto a biomasse. Per la realizzazione dell’ampliamento era stata richiesta un’autorizzazione all’ente di competenza, contestata dal Comune su cui sorge l’impianto, sulla base di una legge regionale, poi dichiarata parzialmente incostituzionale, che dispensava dalla redazione della Valutazione di Impatto Ambientale per impianti di potenza inferiori a 1 MW.

La Corte UE, richiamando le Direttive 2011/92/UE e 2014/52/UE, ha ricordato che è a discrezionalità degli Stati membri richiedere se sottoporre o meno a VIA un progetto, esaminando caso per caso e verificando soglie o criteri di legge, purché ciascun caso sia conforme ai principi contenuti nelle Direttive UE.

Nel caso in cui si verifichi l’omissione di una VIA in una delle circostanze in cui è prescritta dall’Unione, lo Stato membro deve provvedere alla regolarizzazione chiedendo una Valutazione anche successivamente alla realizzazione e alla messa in servizio dell’impianto.

Tale condizione rappresenta, tuttavia, un’eccezione: il ricorso alla regolarizzazione postuma può essere consentita esclusivamente a due condizioni: che non si generi l’occasione di eludere o disapplicare le norme di diritto dell’Unione e che la VIA prodotta a regolarizzazione dell’”abuso” esamini non solo l’impatto ambientale futuro dell’impianto, ma anche quello causato a partire dalla sua realizzazione.

Direttiva 2014.52.ue

Sentenza C-117.17

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