sabato 20 Aprile 2024
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Antitrust: con le linee guida Anac si rischia un aumento dei contenziosi

L’Autorità garante della Concorrenza e del mercato (Antitrust) ha espresso il proprio parere sui concetti contenuti nelle linee guida Anac n. 6, che ritiene essere troppo vaghi, soprattutto relativamente all’aspetto della valutazione dell’affidabilità del partecipante.

Come noto, il Codice Appalti prevede che gli illeciti professionali gravi, tali da compromettere l’affidabilità e l’integrità del partecipante, costituiscono causa di esclusione dalla gara. Tra essi sono contemplati anche i casi in cui il soggetto che partecipa alla gara sia interessato da provvedimenti esecutivi di condanna dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette o gravi illeciti che afferiscano allo stesso mercato per cui è stata bandita la gara. Per impedire i continui contraddittori che inevitabilmente insorgerebbero, l’Antitrust suggerisce che in tali situazioni si prenda in considerazione non il provvedimento esecutivo, che non è definitivo, ma un provvedimento di  condanna divenuto inoppugnabile o confermato con sentenza passata in giudicato.

Lo scopo dell’Autorità è quello di dare maggiore sicurezza alle stazioni appaltanti ed evitare, così, l’eccessiva diffusione di contenziosi, che rallentano le procedure.

Altro aspetto da chiarire, secondo l’Antitrust, è quello del limite temporale da cui partire per calcolare il periodo – in genere di 3 o 5 anni – in cui l’impresa è impossibilitata a concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni. L’Autorità ritiene che l’accertamento definitivo dell’illecito debba coincidere con la data in cui il giudice si pronuncia o in cui la sentenza diventa inoppugnabile.

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