venerdì 26 Aprile 2024
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Delibera Anac: concessione dei lavori affidata anche con progetto di fattibilità

La Delibera Anac n. 437 del 9 maggio scorso ha chiarito un aspetto della normativa ancora poco approfondito, in attesa dell’entrata in vigore del Decreto del Mit sui livelli di progettazione.

Nel documento il Presidente Cantone ricorda che la previgente normativa (il D.Lgs. n. 163/2006) prevedeva la possibilità per la stazione appaltante di affidare una concessione di lavori ponendo a base di gara il progetto preliminare. Ad oggi, sulla base dell’art. 3, comma 1, lettera uu) del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante ha due possibilità: affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto definitivo; affidare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che ha sostituito il progetto preliminare.

Tali disposizioni devono essere intrecciate con il divieto di appalto integrato introdotte dal Codice Appalti del 2016: l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo redatto dall’amministrazione aggiudicatrice, è consentito solo nel caso in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, in caso di locazione finanziaria e di opere di urbanizzazione a scomputo.

Chiarito tale aspetto, l’Autorità si è concentrata sul tema della definizione del livello di progettazione che può essere affidato congiuntamente all’esecuzione dei lavori nei casi in cui l’appalto integrato è consentito (art. 59, comma 1, terzo periodo). La normativa lascia presupporre che il legislatore abbia inteso far riferimento alla possibilità di affidare, congiuntamente all’esecuzione, non solo la progettazione esecutiva ma anche la progettazione definitiva. Tuttavia, essa si limita a elencare una serie di ipotesi per le quali il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione non si applica, senza specificare il livello di progettazione cui si fa riferimento, da porre a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori. Ne consegue, ha spiegato l’Anac, la necessità di dover fare riferimento alla definizione di concessione di lavori che sembra consentire alla stazione appaltante di porre a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

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