È all’esame dell’Aula della Camera il disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali per le imprese. Il provvedimento, destinato a incidere in maniera significativa sull’architettura della gestione del rischio nel tessuto produttivo nazionale, introduce una serie di proroghe e chiarimenti attuativi tesi a facilitare l’adeguamento delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) al nuovo obbligo assicurativo.
Proroghe differenziate per dimensione d’impresa
L’articolo 1 del decreto proroga i termini per la stipula delle polizze obbligatorie a copertura di danni da calamità naturali ed eventi catastrofici. Le medie imprese avranno tempo fino al 1° ottobre 2025, mentre per le piccole e microimprese la scadenza slitta al 31 dicembre 2025. Nessuna variazione, invece, per le grandi imprese, che restano tenute a rispettare la deadline originaria del 31 marzo 2025, con l’applicazione delle sanzioni fissata a partire dal 30 giugno 2025.
Le sanzioni riguardano l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche: in caso di mancata copertura assicurativa, tali benefici economici non potranno essere concessi, a partire dalla data in cui sorge l’obbligo di assicurazione.
Ridefiniti i criteri per la stima assicurativa
Tra le modifiche introdotte in sede referente, spicca la definizione dei parametri di riferimento per la determinazione del valore dei beni da assicurare. Per gli immobili, il valore da considerare sarà quello di ricostruzione a nuovo; per i beni mobili strumentali (impianti, macchinari, attrezzature), il parametro sarà il costo di rimpiazzo. Per i terreni danneggiati, il riferimento sarà il costo di ripristino delle condizioni originarie.
Esenzioni e sorveglianza per le grandi imprese
Il decreto esclude le grandi imprese – e le controllate o collegate che soddisfino specifici requisiti patrimoniali – dall’applicazione di limiti relativi allo scoperto, alla franchigia massima e alla proporzionalità dei premi assicurativi rispetto al rischio, come previsti dal decreto ministeriale n. 18/2025.
Sarà inoltre il Garante per la sorveglianza dei prezzi a monitorare lo stato di attuazione delle polizze e le dinamiche dei contratti assicurativi, con funzioni di vigilanza orientate a evitare distorsioni nel mercato delle coperture obbligatorie.
Validità urbanistica e vincolo sull’utilizzo degli indennizzi
L’obbligo assicurativo sarà valido esclusivamente per gli immobili costruiti o ampliati nel rispetto di un valido titolo edilizio, o che risultino oggetto di sanatoria o con procedimenti in corso. Gli immobili abusivi, o comunque non regolari secondo quanto previsto, restano esclusi non solo dall’obbligo, ma anche dalla possibilità di beneficiare di contributi o indennizzi pubblici in caso di evento calamitoso.
Infine, in caso di assicurazione di beni di proprietà di terzi, il diritto all’indennizzo resta in capo al proprietario, purché il titolare dell’attività comunichi formalmente la stipula della polizza. In ogni caso, gli importi erogati dovranno essere reinvestiti esclusivamente nel ripristino o nel riacquisto dei beni danneggiati, impedendo ogni forma di utilizzo alternativo delle risorse assicurative.