giovedì 18 Settembre 2025
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Gare d’appalto, l’ANAC: non è valida la penale legata all’aumento dei costi

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha emesso una Delibera in cui ha chiarito che non è possibile inserire una clausola penale in una gara d’appalto che scatti in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivato dall’amministrazione.
Secondo l’Anac, le clausole penali devono essere strettamente legate all’inadempimento della prestazione e non possono essere svincolate da questo concetto. In altre parole, una penale deve essere applicata almeno in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione.
La decisione dell’Anac è derivata da un caso specifico riguardante gli affidamenti di progettazione dell’ampliamento ‘Arrivi’ dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Fondazione Inarcassa ha sollevato un ricorso contro la Società di gestione dei servizi aeroportuali campani Spa per l’applicazione di una penale alla società aggiudicataria dell’appalto, nel caso in cui l’importo delle opere progettate superasse il budget previsto.
La società campana aveva previsto una penale che si sarebbe applicata in caso di incremento dell’importo delle opere progettate fino al 10% del corrispettivo complessivo del servizio. Tuttavia, l’Anac ha dichiarato questa pratica non conforme alla procedura di legge, in quanto introduce un’ipotesi di penale non contemplata nell’ordinamento italiano e non coerente con la normativa degli appalti e civilistica.
Secondo l’Anac, le clausole penali devono essere legate all’inadempimento o al ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali. Nei contratti pubblici, le penali devono essere commisurate ai giorni di ritardo e proporzionate all’importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso.
In conclusione, l’Anac sottolinea che il connotato essenziale della clausola penale è l’inadempimento e che questa non può essere configurata qualora sia collegata a un fatto fortuito o non imputabile all’obbligato. Resta quindi inapplicabile qualora non sia legata all’inadempimento della prestazione contrattuale.

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