domenica 28 Aprile 2024
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Bonus edilizi e superbonus: ecco quando il cessionario non risponde in solido delle violazioni

La responsabilità solidale del cessionario, vale a dire il il coinvolgimento del soggetto che acquista il credito di imposta in un’operazione fraudolenta commessa dal fornitore che ha praticato lo sconto in fattura, è una delle cause che ha bloccato il mercato dei crediti di imposta connessi al Superbonus e ai bonus edilizi.
Per bypassare questa difficoltà, e non scoraggiare i potenziali acquirenti dei crediti di imposta, il Decreto “Blocca Cessioni” (Legge 38/2023) ha fornito un elenco di documenti che consente di escludere la responsabilità solidale del cessionario ed il concorso nella violazione.
L’elenco è stato parzialmente modificato rispetto a quello previsto dall’iniziale impianto normativo..
I documenti che consentono di non ricadere nella responsabilità solidale del cessionario sono:

– titolo edilizio abilitativo degli interventi o autodichiarazione per i casi di edilizia libera;

– notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla Asl o autodichiarazione nel caso in cui la notifica non sia richiesta;

– visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

– fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese;

– asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

– delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condòmini;

– per gli interventi di efficientamento energetico agevolati con l’ecobonus, e non con il Superbonus, l’APE e la relazione tecnica che viene inviata al Comune, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla richiesta del permesso di costruire, sul rispetto delle norme sul contenimento dei consumi energetici degli edifici e degli impianti, come previsto dal Decreto “Ecobonus” DM 6 agosto 2020 recante i “requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”;

– visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione;

– un’attestazione di aver assolto agli obblighi antiriciclaggio, rilasciata da una banca o un istituto di credito che, dopo aver acquistato il credito, lo cedono a loro volta;

– per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM 329/2020, che ha modificato il DM 58/2017 sulla classificazione del rischio sismico.

La responsabilità solidale del cessionario che acquista i crediti da una banca è evitata anche se la banca rilascia un’attestazione sul possesso di tutta la documentazione.
Se l’acquirente del credito non possiede alcuni dei documenti presenti nell’elenco, non  incorre, solo per questo, in responsabilità solidale per dolo o colpa grave. Il cessionario può infatti provare, con ogni mezzo, la sua diligenza e la non gravità dell’eventuale negligenza.
La legge prevede che l’onere della prova del dolo o della colpa grave, che fanno scattare la responsabilità solidale del cessionario, ricada sull’ente impositore, ad esempio l’Agenzia delle Entrate.

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