giovedì 18 Aprile 2024
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Superbonus 110% e unifamiliari, il CSLLPP indica come calcolare il SAL al 30%

Il Dipartimento Unità per l’efficienza energetica di ENEA ha pubblicato sul portale dedicato alle detrazioni fiscali il parere della Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore Lavori Pubblici in risposta a un quesito presentato dalla Rete delle Professioni Tecniche sulle modalità di dimostrazione del raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo di cui al comma 8-bis dell’art.119 del dl 34/2020.

Ecco il parere della Commissione e il commento della RPT.

“La possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, della detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020).

A tal riguardo la Commissione, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.”

Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti, per poter usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, è necessario che entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori. A questo proposito, ciascun proprietario può conteggiare ai fini della verifica della percentuale anche i lavori non agevolati da bonus edilizi.

La Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui partecipano diversi componenti del gruppo di lavoro della Rete Professioni Tecniche e rappresentanti di importanti associazioni ed enti istituzionali, ha esaminato le proposte della RPT ed ha definito, dopo alcune riunioni in cui si sono affrontati tutti gli aspetti normativi, i criteri cui riferirsi e le relative applicazioni. Innanzitutto, si è ulteriormente specificato che nell’ambito dei lavori da computare per il raggiungimento del 30%, si possono considerare anche quelli non agevolati da bonus edilizi.

Circa il tema delle modalità di dimostrazione del raggiungimento del limite del 30%, la Commissione, in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, ha convenuto che sia sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o fatture etc) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale. Inoltre, si è ritenuto opportuno che tale dichiarazione, a tutela delle parti interessate, sia inviata al Direttore dei lavori, al Committente e all’Impresa, affinché siano messi a conoscenza del raggiungimento della percentuale di lavori ottenuta, soprattutto allo scopo della possibilità di godere degli incentivi fiscali e quindi di proseguire i lavori utilizzandoli.

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