sabato 20 Aprile 2024
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Superbonus 110% e villette unifamiliari, delucidazioni dal MEF

In merito alla possibilità per i proprietari di « villette unifamiliari » – che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 – di usufruire comunque dell’agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro ieri, 30 giugno 2022, il MEF precisa che non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati.

Così ha risposto la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, in commissione Finanze della Camera all’Interrogazione a risposta immediata n. 5-08270 a firma della deputata on. Vita Martinciglio.

Gli Onorevoli interroganti, dopo aver premesso che con il decreto « Aiuti » è stata prorogata la scadenza per il completamento del 30 per cento degli interventi per gli edifici unifamiliari, mantenendo la scadenza del 31 dicembre 2022 per terminare l’intervento, richiamano un recente articolo del « Il Sole 24 Ore » nel quale si prospetta la possibilità per i cittadini proprietari di villette unifamiliari, che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022, di poter usufruire comunque dell’agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022.

Ciò considerato che la disposizione prevede che i benefici fiscali si maturano sulla base dei saldi di spesa del contribuente piuttosto che sullo stato effettivo dei lavori fermo restando che il completamento degli stessi deve comunque essere asseverato entro 48 mesi, pena la comunicazione da parte di Enea all’Agenzia delle entrate della mancata conclusione dei lavori e la conseguente rivalsa da parte dell’erario sul committente, pari all’importo del beneficio fiscale maggiorato del 30 per cento.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « se l’interpretazione del dato normativo di cui in premessa sia rispondente all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale e conforme alla disciplina in vigore con particolare riferimento agli adempimenti richiesti ai contribuenti rispettivamente per la data del 30 giugno 2022 e del 30 settembre 2022 ai fini del riconoscimento del beneficio del 110 per cento ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, la sottosegretaria Guerra ha rappresentato che: “Giova preliminarmente rilevare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha prorogato l’agevolazione denominata « Superbonus », di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse in detrazione.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dal comma 8-bis dell’articolo n. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – norma introdotta dall’articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2022 – per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari il « Superbonus » spetta nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Come segnalato dagli Interroganti, la citata disposizione è stata di recente modificata dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto Decreto Aiuti) attualmente in corso di conversione.

In particolare, è stato riformulato il comma 8-bis del citato articolo 119 prevedendo che: « per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo ».

In sostanza, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire della detrazione del 110 per cento con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari « unifamiliari » anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno, « siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo ».

Nel computo della predetta percentuale, « possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus ». Per effetto di tale ultima disposizione, quindi, è possibile scegliere se calcolare il 30 per cento dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022, considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

Tanto premesso, in relazione alla possibilità per i proprietari di « villette unifamiliari » – che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 – di usufruire comunque dell’agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022, si osserva che, in considerazione della formulazione della norma, non è sufficiente, come prospettato dagli Onorevoli interroganti, il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati.”

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