sabato 27 Aprile 2024
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Bonus edilizi, è legge l’obbligo di Soa e contratti collettivi

Il Superbonus e gli altri bonus edilizi si potranno ottenere solo affidando i lavori ad imprese che applicano i contratti collettivi e in possesso della qualificazione Soa.
La Camera dei Deputati ha infatti approvato definitivamente, con fiducia, il disegno di legge di conversione del Decreto “Ucraina” – “Taglia bollette” – “Energia” (DL 21/2022).
I nuovi obblighi non entrano in vigore indistintamente per tutti, ma seguono tempistiche differenziate e, in alcuni casi, sono legati all’importo dei lavori. L’obiettivo è garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire le frodi collegate ai bonus edilizi.
Il disegno di legge approvato contiene anche misure anticrisi, pensate per far fronte ai ritardi: la proroga dei titoli abilitativi e l’estensione delle aree idonee all’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Dal 27 maggio, i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Dal 2023, per ottenere il Superbonus e gli altri bonus edilizi, i lavori di importo superiore a 516mila euro dovranno essere affidati ad imprese in possesso della qualificazione Soa. Fino al 30 giugno 2023, sarà sufficiente aver sottoscritto un contratto con uno degli organismi di attestazione.
Vengono estese le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici. Sommando le misure approvate, con quelle contenute nel Decreto “Aiuti”, saranno idonee:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
I termini indicati nei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, convenzioni e accordi di lottizzazione, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022, saranno prorogati di un anno.

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