lunedì 7 Ottobre 2024
HomeLeggi e Decreti di settoreBonus edilizi solo con qualificazione Soa e contratti collettivi. Ecco tutte le...

Bonus edilizi solo con qualificazione Soa e contratti collettivi. Ecco tutte le novità

Qualificazione Soa e contratti collettivi per lavorare nei cantieri dei bonus edilizi, facilitazioni per l’installazione degli impianti fotovoltaici e proroga di titoli abilitativi, convenzioni e accordi di lottizzazione. Sono alcune delle misure contenute nel disegno di legge di conversione del Decreto “Ucraina” – “Taglia bollette” – “Energia” (DL 21/2022), che ha ottenuto la fiducia del Senato.
Il disegno di legge deve ora essere confermato dalla Camera, ma dati i tempi stretti per l’approvazione definitiva è praticamente certo che le misure saranno confermate senza alcuna variazione.
Dal 2023, per ottenere il Superbonus e gli altri bonus edilizi, i lavori di importo superiore a 516mila euro dovranno essere affidati ad imprese in possesso della qualificazione SOA. L’obbligo scatterà in due fasi, riconoscendo una sorta di periodo transitorio per consentire alle imprese senza qualificazione di adeguarsi.
Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, le imprese chiamate ad eseguire i lavori in appalto o in subappalto dovranno:
– essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
– essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
L’agevolazione sarà comunque riconosciuta solo dopo il rilascio dell’attestazione della qualificazione SOA all’impresa
Dal 1° luglio 2023, i lavori incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA.
Questo meccanismo dovrebbe mettere un freno al fenomeno delle imprese improvvisate per approfittare degli incentivi statali, ma non tutti gli operatori del settore sono concordi sull’efficacia del nuovo obbligo.
Dal 27 maggio, i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008,
che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e deve essere verificato dai soggetti preposti al rilascio del visto di conformità.
L’obbligo riguarda i lavori di:
– costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
– trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
– scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
I termini indicati nei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022, saranno prorogati di un anno.
Possono ottenere la proroga anche i titoli abilitativi già prorogati per cause impreviste, per la complessità delle opere da realizzare o per l’emergenza Covid.
Le proroghe saranno concesse e due condizioni:
– i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
– al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
La proroga di un anno comprende anche le convenzioni di lottizzazione, gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale e i relativi piani attuativi, nonché gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments