martedì 1 Luglio 2025
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Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie non si trasmettono agli eredi dell’erede

Le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie non sono legate all’immobile ma ai soggetti che ne usufruiscono: lo ricorda il Fisco, rispondendo a un contribuente, erede di unità immobiliare su cui appunto erano stati eseguiti degli interventi.
Nel caso specifico, la ristrutturazione era stata eseguita nel 2017 e, dopo il decesso del proprietario avvenuto nel 2019, le quote di detrazione restanti erano state trasferite alla moglie, deceduta anche lei dopo due anni.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 612/2021 ha chiarito che “In caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede”. Ciò significa che, nel caso di decesso dell’erede che per primo subentra nel diritto alla detrazione si interrompe il passaggio dell’agevolazione all’erede successivo, a prescindere dal fatto che quest’ultimo utilizzi l’immobile acquisito per successione ad abitazione principale.
Si tratta dello stesso meccanismo che accade in caso di alienazione o donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene: come specificato nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, le quote residue della detrazione da questi non fruite non si trasferiscono all’acquirente o al donatario.
In proposito il comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR dispone che, nel caso di acquisizione dell’immobile per successione (primo passaggio):
• le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
• se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
In caso di vendita o di donazione successiva da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
Per analogia, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.

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