giovedì 18 Aprile 2024
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Superbonus 110%: dopo Poste, anche CDP e BPM sospendono le cessioni in attesa delle modifiche del decreto

Il primo effetto delle misure introdotte dal Decreto Sostegni-ter è stato – come ampiamente denunciato da Federcepicostruzioni e da tutte le associazioni di categoria – quello di bloccare tutte le possibili frodi fiscali nel modo più risolutivo possibile: bloccando cioè il settore dell’edilizia legato alle detrazioni fiscali.

La cessione del credito

Un intervento che, anziché puntare sulla modifica dei vari bonus fiscali inserendo controlli a monte della cessione o riducendo l’orizzonte temporale, ha stravolto il vero motore che ha mosso il settore negli ultimi 21 mesi: il meccanismo di cessione del credito.

L’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è nato, molto probabilmente, per incentivare gli interventi di superbonus 110%. Durante la formulazione del Decreto Legge il legislatore avrà ritenuto il meccanismo di cessione del credito infinita meritevole di essere esteso agli altri bonus edilizi. Da qui (ma restiamo sempre sul campo delle ipotesi) è nato il comma 2 dell’art. 121 che ha previsto delle espresse deroghe al precedente meccanismo di cessione del credito (limitato solo alle imprese e ai fornitori, senza possibilità di cessione ad istituti di credito) ed esteso la cessione infinita anche a:

  • ecobonus ordinario;
  • bonus ristrutturazioni;
  • sismabonus;
  • ecosismabonus;
  • bonus facciate;
  • fotovoltaico ordinario;
  • colonnine di ricarica elettrica ordinario.

Con una piccola differenza. Il legislatore non avrà pensato che, mentre nel superbonus erano stati previsti diversi sistemi di controllo (le asseverazioni dei requisiti minimi, la congruità dei costi e il visto di conformità), gli altri bonus edilizi non ne avevano nessuno.

La conseguenza di questa “dimenticanza” si può apprezzare nel seguente report:

Comunicazioni sconto in fattura e cessione del credito al 31/12/2021
Misura fiscale Rif. Normativo
Importo
Comunicazioni
Superbonus art. 119 del D.L. n. 34/2020
13.391.416.571
1.339.195
Bonus facciate art. 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019
13.623.142.699
1.436.490
Ecobonus art. 14 del D.L. n. 63/2013
5.458.928.626
1.052.913
Bonus ristrutturazione art. 16 del D.L. n. 63/2013
4.974.423.098
932.778
Sismabonus art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR
967.129.662
24.896
Colonnine di ricarica art. 16-ter del D.L. n. 63/2013
1.184.051
1.381
Totale
38.416.224.707
4.787.653

Bonus facciate e problematiche

L’analisi dei dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate dovrebbe farci domandare il motivo per cui nonostante l’aliquota minore, il bonus facciate risulta avere numeri paragonabili al superbonus 110%. In realtà la risposta l’ha fornita la Guardia di Finanza che, in alcune indagini portate alla ribalta dei media, ha mostrato tutti i limiti di un bonus che non prevede limiti di spesa e che almeno fino al 12 novembre non prevedeva alcuna misura di controllo. Inoltre la cessione del credito senza SAL ha consentito l’avvio del cantiere (nella migliore delle ipotesi), il pagamento del 10% della fattura da parte del committente e l’inserimento del credito maturato dall’impresa che ha fatto lo sconto in fattura all’interno della piattaforma di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Stesso discorso potrebbe essere fatto per gli altri bonus minori. La generazione di un primo credito “fittizio”, gonfiata dall’assenza di controlli e dalle successive cessioni, avrebbe portato a quelli che l’Agenzia delle Entrate definisce “crediti inesistenti” e dei 38,5 miliardi di crediti ceduti, ben 4,4 sarebbero tali.

Problematiche che dovrebbero essere state risolte con l’inserimento dell’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità per tutti crediti che vogliono accedere al meccanismo di cessione del credito. Un plus potrebbe essere quello di prevedere ulteriori controlli obbligatori realizzati da società di revisione e scaglionati per fasce d’importo.

Il Decreto Sostegni-ter

Un po’ troppo frettolosamente e senza alcuna motivazione valida (ancora non si conoscono davvero gli effetti delle misure antifrode), il Governo è sceso in campo con l’art. 28 del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) che ha operato due piccole modifiche alle lettere a) e b), comma 1 dell’art. 121 del Decreto Rilancio, volte a limitare ad una la cessione del credito. Termina (al momento) il meccanismo di cessione multipla.

L’effetto principale è stato quello di bloccare l’acquisto dei crediti da parte di molti soggetti. Tra questi abbiamo registrato quelli di Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane e Banco BPM. Blocchi a cui ne seguiranno certamente altri nell’attesa che il Governo possa decidersi a modificare una disposizione che al momento ha solo bloccato tutto il sistema.

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