lunedì 29 Aprile 2024
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Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate indicazioni sul trasferimento della detrazione

L’Agenzia delle Entrate ha nei giorni scorsi risposto al seguente quesito di un contribuente:

“Dopo aver venduto l’abitazione sulla quale ho effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, ho saputo che le rate mancanti delle detrazioni fiscali passano all’acquirente. È vero che facendo una scrittura privata tra il sottoscritto e l’acquirente (che è d’accordo) posso continuare a chiedere io le detrazioni?”

Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata su Fisco Oggi

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir).

Se nel contratto di compravendita non è stato specificato alcunché, l’Agenzia delle entrate ha anche precisato (circolare n. 7/2021) che il venditore può conservare il diritto a usufruire delle detrazioni non utilizzate se le parti contraenti formalizzano e sottoscrivono questa volontà in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. In essa, si deve dare atto che l’accordo di lasciare al venditore il diritto a continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali esisteva sin dalla data del rogito. Logicamente, il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve poi essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.

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