venerdì 11 Ottobre 2024
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Green pass, tutte le regole per lavorare nei cantieri

Dal15 ottobre si può lavorare nei cantieri edili solo se in possesso del green pass. L’obbligo, previsto dal DL 127/2021, si scontra con le peculiarità del settore costruzioni.
Nei cantieri operano una pluralità di soggetti che non sempre sono dipendenti della stessa impresa. La presenza di più imprese o di lavoratori autonomi può rendere più complessi i controlli e la programmazione dei turni di lavoro.
Il DL 127/2021 prevede che il lavoratore debba esibire il green pass, su richiesta, al momento dell’accesso nel luogo di lavoro. Le modalità tecniche con cui eseguire i controlli sono indicate nella bozza di dpcm per la ripresa delle attività nel settore pubblico e privato.
Il Governo ha spiegato che, nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Il Governo ha inoltre ribadito che sono soggetti ai controlli non solo i dipendenti, ma tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda.

Come previsto dal decreto, il lavoratore che comunica di non essere in possesso del green pass viene considerato assente ingiustificato. Ma cosa accade se il lavoratore non comunica niente?
Le faq del Governo ribadiscono che le imprese sono tenute ad effettuare controlli generalizzati o a campione.
Il Governo spiega che oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Limitandoci al settore privato, le verifiche potranno avvenire attraverso:
– l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
– per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
I controlli sui lavoratori provenienti da società di somministrazione devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

I lavoratori che per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nel frattempo i lavoratori dovranno trasmettere la documentazione al medico competente e non saranno soggetti a controlli.
I lavoratori in attesa del rilascio della certificazione potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Se il lavoratore accede all’azienda senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ed è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

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