venerdì 19 Aprile 2024
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Bonus Facciate 2021: ecco le ultime novità dall’Enea

Il bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020, prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Tale agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio 2021, art. 1, comma 59).

Bonus Facciate 2021: nuovo vademecum Enea
Un bonus di semplice accesso e senza limiti di spesa, di cui ENEA ha recentemente rilasciato il nuovissimo vademecum, una guida completa agli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne. Vediamolo nel dettaglio.

Nella nuova guida ENEA al Bonus Facciate si parla di:

  • Soggetti beneficiari
  • Modalità agevolazioni
  • Edifici ammessi
  • Entità beneficio e limiti di spesa
  • Requisiti tecnici degli interventi
  • Documenti da produrre

Chi può accedere al Bonus Facciate?
L’agevolazione del 90% può essere richiesta da tutti i contribuenti che

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o
  • detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, e
  • sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, né dai contribuenti la cui imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Tuttavia, questi soggetti possono richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Come fruire del Bonus Facciate 2021
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi interessati dal Bonus Facciate, i contribuenti possono scegliere fra diverse alternative:

  • utilizzo diretto della detrazione fiscale, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • cessione del credito, disposta in favore di
    • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
    • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
    • istituti di credito e intermediari finanziari.
  • sconto in fattura, ossia di contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.

Per quali edifici vale il Bonus Facciate?
Questi i requisiti di accesso in termini di edifici idonei all’agevolazione:

  • qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso;
  • devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti;
  • devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • possono essere condominiali o unifamiliari;
  • NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria.

Entità del Bonus Facciate 2021
L’Aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES prevista ammonta al 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Non è previsto un limite massimo di spesa ammissibile.

 

Bonus Facciate: in cosa consistono gli interventi
Gli interventi interessati dall’agevolazione fiscale devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • interventi influenti dal punto di vista termico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • rispetto dei requisiti minimi indicati nel D.M. 26.06.2015 c.d. (“Decreto requisiti minimi”).

Spese ammissibili al Bonus Facciate 2021
Le spese ammissibili al Bonus si differenziano secondo la data di inizio lavori:

  • per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, sono ammissibili le spese indicate all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020 e comprendono:
    • fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
    • opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
    • occupazione di suolo pubblico;
    • prestazioni professionali, ad esempio per la produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc..

Documenti da presentare per accedere al Bonus Facciate 2021
I beneficiari dell’agevolazione fiscale dovranno produrre i seguenti documenti:

  • Scheda descrittiva dell’intervento da trasmettere ad ENEA entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
  • Documentazione di tipo “tecnico” comprendente:
    • stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
    • asseverazione redatta da un tecnico abilitato accompagnata da computo metrico;
    • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
    • copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
    • schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
  • Documentazione di tipo “amministrativo” comprendente:
    • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
    • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
    • fatture relative alle spese sostenute, oppure documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
    • ricevute dei bonifici parlanti;
    • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
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