L’intero settore dell’edilizia rimane in attesa che si chiarisca il quadro definitivo legato all’orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110%.
Un argomento che si è complicato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ma che potrebbe semplificarsi nelle prossime settimane. La Legge di Bilancio 2021, e tutte le proroghe apportate agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è in attesa del via libera definitivo da parte della Commissione Europea.
Nel frattempo, sono già valide le proroghe previste dal Decreto Legge n. 59/2021 (Fondo complementare al PNRR) relative ai condomini e agli istituti autonomi case popolari (IACP), ovvero i due beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, rispettivamente lettera a) e c) del Decreto Rilancio.
Camera e Senato hanno dato il via libera definitivo alla legge di conversione del D.L. n. 59/2021, confermando tutte le proroghe agli interventi di superbonus 110% realizzati da condomini e IACP, dimenticando però di inserire anche le proroghe alle opzioni alternative previste per il 2022 all’art. 121, comma 7-bis del Decreto Rilancio ma che attendono (anche loro) la conferma dell’Europa per essere considerate effettive.
Per i condomini c’è tempo fino al 31 dicembre 2022, senza l’obbligo si aver realizzato il 60% dei lavori (stato avanzamento lavori o SAL) entro il 30 giugno 2022. Per gli IACP, invece, la proroga arriva al 30 giugno 2023 con opzione fino al 31 dicembre 2023 se a fine giugno 2023 viene raggiunta quota 60% del SAL.
Volendo riassumere con un quadro sinottico, la situazione orizzonte temporale post pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. n. 59/2021 sarà, dunque, la seguente:
Tipologia | Termine per il 60% dei lavori | Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
31/12/2021 (*) |
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Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
31/12/2022 |
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IACP |
30/06/2023
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31/12/2023
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Altri beneficiari |
31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.