venerdì 4 Ottobre 2024
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Edifici collabenti, possibile la ricostruzione con il superbonus 110%

La demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico, di un fabbricato collabente (F/2) può fruire del superbonus 110%, purché si tratti di una ristrutturazione edilizia. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 17 del 7 gennaio scorso.

L’Agenzia fa riferimento alla definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia nel cui perimetro sono stati recentemente aggiunti dal DL Semplificazioni “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.

L’istante intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzione su alcuni immobili di sua proprietà, che comporteranno un miglioramento sismico minimo di due classi. Uno degli interventi riguarda un fabbricato collabente (cioè diruto e incapace di produrre reddito), accatastato come F/2.

Gli interventi nel loro complesso avranno come risultato un immobile abitativo con volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi. Il contribuente confida di rientrare nel superbonus 110%.

L’Agenzia sottolinea che la possibilità di fruire del superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) è espressamente prevista al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e ribadito nella circolare 19/2020.

L’ammissibilità è dovuta al fatto che, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente, anche se come “fabbricati collabenti”.

Un ulteriore chiarimento sulla questione degli edifici collabenti è arrivato con la Legge di Bilancio 2021 che include tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.

Inoltre, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, sono ammesse al superbonus 110% anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.

Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

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