giovedì 18 Settembre 2025
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Appalti, l’anticipazione di liquidità prevista dal Decreto Rilancio vale per tutti

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito chiarimenti interpretativi della norma del Decreto Rilancio relativa alle misure urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici, emanata per arginare le difficoltà economiche provocate alle imprese dall’emergenza sanitaria.
La Circolare 112/2020 risolve criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni pervenute al Ministero.
L’articolo 207 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, ha introdotto in via transitoria la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’articolo 35, comma 18, del Codice Appalti (Dlgs 50/2016).
In particolare, il comma 1 dell’articolo 207 ha disposto che:
– per le gare i cui bandi sono stati pubblicati prima del 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio);
– per le gare senza pubblicazione di bandi;
– per le procedure a inviti ancora aperte al 20 maggio 2020;
– per le procedure avviate tra il 20 maggio 2020 e il 30 giugno 2021,
l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice Appalti può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Il comma 2 aggiunge che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione può essere riconosciuta anche agli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista o che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
Mentre con il comma 1 si fa espresso riferimento all’anticipazione disciplinata dall’articolo 35 comma 18, il comma 2 – sottolinea il Ministero – estende la previsione anche “al di fuori dei casi previsti dal comma 1”.
Con quest’ultima locuzione – spiega la Circolare -, l’ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure “disciplinate dal Dlgs 50/2016”, non rientranti nella previsione del comma 1, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge o di specifiche pattuizioni contrattuali.
Inoltre, secondo il MIT, la norma va considerata applicabile in via generale anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.
Sotto il primo aspetto, l’ANAC ha osservato che “…La portata generale dell’obbligo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore” (delibera n. 1050 del 14 novembre 2018).
Infine, con la locuzione per cui la facoltà introdotta dall’articolo 207 del DL 34/2020 può essere esercitata dalla stazione appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”, il legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.

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