martedì 23 Aprile 2024
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Decreto Semplificazioni, fino al 31 luglio 2021 appalti senza gara e procedure negoziate allargate

Sono molte le novità entrate in vigore con il Decreto Semplificazioni, con una serie di deroghe al Codice Appalti che rimarranno in vigore fino al 31 luglio 2021: appalti semplificati, con un maggiore ricorso all’affidamento diretto e alla procedura negoziata, tempi certi e stretti per l’aggiudicazione definitiva, commissari straordinari per le opere particolarmente complesse, Collegio consultivo tecnico per la rapida soluzione delle controversie e istituzione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche solo per citare le più rilevanti.
Le misure sono ora all’esame del Parlamento. Ecco come funzioneranno gli appalti fino al prossimo anno (sempre che il parlamento non apporti modifiche al Decreto).

Il decreto prevede l’affidamento diretto per prestazioni fino a 150.000 euro e una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (5,35 milioni di euro per i lavori, 214mila euro per i servizi affidati dagli enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali).

In particolare, per i servizi di importo compreso tra 150mila euro e le soglie comunitarie, e i lavori di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro, bisognerà consultare almeno 5 operatori. Per i lavori di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro, bisognerà consultare almeno 10 operatori. Per i lavori di importo compreso tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie, si dovranno consultare almeno 15 operatori.
La procedura negoziata potrà essere utilizzata anche per l’affidamento di lavori e servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi di urgenza, utili a contrastare gli effetti dell’emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus.
Tra gli interventi urgenti, che possono beneficiare di queste deroghe, rientrano le opere di edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, le infrastrutture per la sicurezza pubblica e dei trasporti, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, e gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica.

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente dovranno avvenire entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi, o entro sei mesi per i contratti sopra la soglia comunitaria. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.
Se consentito dai bandi, le offerte potranno essere esaminate prima della verifica dei requisiti.
Le stazioni appaltanti non chiederanno il versamento della garanzia fideiussoria del 2%. Nei casi in cui il versamento dovesse essere ritenuto necessario, sarà dimezzato.
L’esecuzione delle opere pubbliche potrà essere sospesa solo per cause previste da disposizioni di legge penale, gravi ragioni di ordine pubblico o tecnico, salute pubblica e pubblici interessi.
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa proseguire con il soggetto designato, o in caso di ritardo ingiustificato dell’avvio dei lavori, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, potrà:
– procedere all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;
– scorrere la graduatoria dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara;
– indire una nuova gara;
– nominare un commissario straordinario.
La figura del commissario straordinario non sarà una costante degli appalti. In alcuni casi entrerà in gioco ad appalto già iniziato, in presenza di difficoltà operative. In altri casi, sarà nominato prima di avviare il procedimento per la realizzazione dell’opera.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, entro il 31 dicembre 2020, gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.

Fino al 31 luglio 2021 per i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti dovranno costituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche.
I componenti, in numero di 3 o 5, a seconda della complessità dell’opera, dovranno essere scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici. I componenti del Collegio dovranno inoltre conoscere la metodologia BIM.
Il Fondo garantirà la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. I Fondo non potrà realizzare nuove opere e non sarà consentito l’accesso reiterato, a meno che la carenza di risorse derivi da una accelerazione sul cronoprogramma.
Per il 2020, il Fondo sarà finanziato con 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, gli stanziamenti potranno arrivare a 100 milioni di euro.

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