martedì 19 Marzo 2024
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Bonus ristrutturazioni: accordo FederCepi per monetizzare il credito. Parte censimento imprese

FederCepi Costruzioni ha stipulato un importante e innovativo accordo con primaria società nazionale, che acquisirà i crediti di imposta legati al Bonus Ristrutturazione 110% previsto dal Decreto Rilancio.
Grazie a questa intesa i privati – singoli proprietari di immobili, ma anche cooperative edilizie e condomini – avranno la possibilità di avviare interventi di ristrutturazione praticamente a “costo zero”, semplicemente cedendo il credito fiscale, e le imprese di veder subito corrisposte le spettanze per i lavori eseguiti.
Lo sportello “Bonus110” di FederCepi Costruzioni garantirà un servizio completo dal punto di vista procedurale e burocratico, sia per il committente dei lavori che per l’impresa esecutrice. Un servizio “full” che comprende procedure burocratiche, progettazione, realizzazione dei lavori, fruizione e monetizzazione del credito.
“Grazie a questo importante accordo – commenta il presidente Antonio Lombardi – siamo in grado di monetizzare immediatamente il credito fiscale, consentendo al committente di avviare lavori anche in mancanza di liquidità; e alle imprese di vedersi immediatamente corrispondere quanto di spettanza, senza attendere le lungaggini della burocrazia”.
On line, sul sito di FederCepi Costruzioni (www.federcepicostruzioni.it), è già partito un censimento di tutte le imprese interessate a questa tipologia di interventi. Basterà compilare un form con tutte le informazioni richieste.
“Con questa iniziativa – commenta ancora il presidente Lombardi – puntiamo a massimizzare l’impatto del Bonus ristrutturazioni sul territorio: garantendo da un lato significative opportunità di lavoro per le imprese edili, ma anche artigiane; dall’altro l’esecuzione di importanti lavori di recupero e riqualificazione immobiliare, con impatti significativi anche sul risparmio energetico, sulla stabilità, sulla sicurezza degli immobili”.
Per ogni informazione privati e imprese posso contattare gli uffici di FederCepi Costruzioni di Roma (06 6865017) o Salerno (089 751736/751736) o inviare una mail a: bonus110@federcepicostruzioni.it.

Il Decreto n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede all’art. 119 un potenziamento di Ecobonus e Sisma Bonus al 110%.
Gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che possono accedere al nuovo superbonus sono:

– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000

– interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

– tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;

– interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Nel caso congiuntamente ai suddetti interventi siano eseguiti altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa, questi potranno godere della nuova aliquota potenziata al 110% rispettando però gli originari tetti di spesa e, quindi, ad esempio:
• per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
• per gli interventi sugli involucri (che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza anche inferiore al 25% il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
• per l’istallazione di pannelli o schermature solari, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
• per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per accedere all’Ecobonus potenziato al 110% è necessario:
• nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
• il rispetto del decreto requisiti minimi;
• miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
I soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110% sono:
– condomini;
– persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
– Istituti autonomi case popolari (IACP);
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
I superbonus del 110% possono essere utilizzati anche dai condomini legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale a prescindere se all’interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.
Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede che l’ecobonus potenziato al 110% è fruibile per l’abitazione principale ma anche (con alcune esclusioni) per le seconde case.

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