sabato 27 Aprile 2024
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Covid19: prescrizioni per la sicurezza nei cantieri edili

Con la diffusione del Coronavirus, che sta creando notevoli problemi in larghi strati della popolazione, si è reso necessario estendere le prescrizioni di sicurezza per ridurre il contagio in tutti i settori, non ultimo quello dell’edilizia. Non si tratta solo di un’emergenza sanitaria e sociale ma anche economica, con grandi disagi per i lavoratori di ogni settore e specializzazione. Mai come in questo particolare periodo, quindi, occorre imporre il rispetto della regolamentazione dei comportamenti da assumere nell’ambito lavorativo dei cantieri edili che arriva dal Governo con l’Allegato XIII della Gazzetta Ufficiale recante le “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”. Di seguito, pertanto, saranno riassunte tutte le indicazioni da seguire sui cantieri edili. Luoghi di lavoro che, anche e soprattutto in questi giorni di allerta per il Coronavirus, “devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo”.

I servizi igienico assistenziali, fondamentali soprattutto ai tempi del Coronavirus

  1. Gli spogliatoi

Le prescrizioni riguardano innanzitutto gli spogliatoi e gli armadi per il vestiario, che devono disporre di “adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie”. Gli spogliatoi devono avere in dotazione “attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro”. Il numero minimo di docce è di una ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere; i lavabi: “devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 persone impegnate nel cantiere”. Quando per particolari esigenze si utilizzano bagni mobili chimici, devono presentare caratteristiche “tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti”.

  1. Locali di riposo e refezione

Forniti di sedie e tavoli, devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati. Il pavimento e le pareti devono essere puliti. Nel caso in cui i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande. Ed eventualmente di attrezzature per preparare i pasti in condizioni igieniche soddisfacenti. In cantiere deve esserci acqua potabile, sia nei locali occupati, sia nelle vicinanze dei posti di lavoro. Infine, nei luoghi di riposo e nelle refezioni, così come negli spazi chiusi di lavoro, vige il divieto di fumo.

  1. Monoblocchi prefabbricati

I monoblocchi prefabbricati adibiti a spogliatoi, locali di riposo e refezione non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40. L’aerazione e l’illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall’impianto di illuminazione artificiale.

  1. Caravan igienico assistenziali

L’uso di caravan o roulottes come servizi igienico-assistenziali è consentito esclusivamente ad inizio cantiere “per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri”. Il loro utilizzo è possibile nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane. Tutto ciò, in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

I posti di lavoro nei cantieri: al lavoro anche con il Coronavirus

All’interno dei cantieri, i luoghi di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti. A cominciare dalle porte di emergenza, che vanno aperte verso l’esterno. Inoltre, tali porte non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. E ancora: le porte scorrevoli e le porte a bussola non possono fungere in alcun modo da uscite di emergenza.

  1. Areazione

Ai lavoratori deve essere garantita una “sufficiente e salubre quantità di aria”. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, dovranno funzionare in modo tale che il personale non sia esposto a “correnti d’aria moleste”. Altro capitolo, i depositi e gli accumuli di sporcizia: vanno rimossi rapidamente proprio per evitare rischi sulla salute degli operai e di tutto il personale di cantiere.

2. Illuminazione naturale e artificiale

I posti di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale. Requisiti minimi a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

3. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali, pulizia contro il Coronavirus

I pavimenti non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Inoltre, sono fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Per quanto concerne le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali, vanno pulite e intonacate. L’allegato della Gazzetta Ufficiale si interessa anche alle pareti trasparenti o translucide, in particolare le vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione: esse devono essere chiaramente segnalate e ben distanziate dal passaggio dei lavoratori.

4. Finestre e lucernari dei locali

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti, non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. La loro pulizia deve essere facile ed agevole per gli operatori.

5. Porte e portoni

Sulle porte trasparenti deve esserci un segnale apposito ad altezza d’uomo. Per una sicurezza totale di tutto il personale presente nel cantiere, le superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

6. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

Le scale ed i marciapiedi mobili devono avere in dotazione i necessari dispositivi di sicurezza. A cominciare dall’arresto di emergenza, facilmente identificabile e accessibile.

A tutte le disposizioni già contenute nell’Allegato XIII della Gazzetta Ufficiale vanno aggiunte quelle previste dall’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e precedenti, in termini di rispetto delle misure di contenimento del contagio: utilizzo di specifici dpi, già previsti o integrativi; osservanza delle distanza di sicurezza; limitazione degli spostamenti; dotazione dell’autocertificazione da compilare ed esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, che attestino la motivazione dello spostamento per motivi lavorativi.  

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