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Ritardi nei pagamenti, il nuovo tasso di interesse fino al 30 giugno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze che determina la percentuale degli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
Il saggio d’interesse per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2020 è stato fissato allo 0,00%, come nel semestre precedente. Do conseguenza, il tasso da applicare risulta pertanto dell’8,00%.
Il decreto (e la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all’8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7% sino al 31 dicembre 2012 e la maggiorazione dell’8% a partire dall’1 gennaio 2013, è la seguente:

Periodo Tasso G.U.R.I.
08.08.2002 – 31.12.2002 10,35% n. 33 del 10.02.2003
01.01.2003 – 30.06.2003 9.85% n. 33 del 10.02.2003
01.07.2003 – 31.12.2003 9,10% n. 160 del 12.07.2003
01.01.2004 – 30.06.2004 9,02% n. 11 del 15.01.2004
01.07.2004 – 31.12.2004 9,01% n. 159 dello 09.07.2004
01.01.2005 – 30.06.2005 9,09% n. 5 dello 08.01.2005
01.07.2005 – 31.12.2005 9.05% n. 175 del 29.07.2005
01.01.2006 – 30.06.2006 9,25% n. 10 del 13.01.2006
01.07.2006 – 31.12.2006 9,83% n. 158 del 10.07.2006
01.01.2007 – 30.06.2007 10,58% n. 29 dello 05.02.2007
01.07.2007 – 31.12.2007 11,07% n. 175 del 30.07.2007
01.01.2008 – 30.06.2008 11,20% n. 35 dell’11.02.2008
01.07.2008 – 31.12.2008 11,10% n. 169 del 21.07.2008
01.01.2009 – 30.06.2009 9,50% n. 26 dello 02.02.2009
01.07.2009 – 31.12.2009 8,00% n. 199 del 28.08.2009
01.01.2010 – 30.06.2010 8,00% n. 40 del 18.02.2010
01.07.2010 – 31.12.2010 8,00% n. 190 del 16.08.2010
01.01.2011 – 30.06.2011 8,00% n. 31 dello 08.02.2011
01.07.2011 – 31.12.2011 8,25% n. 165 del 18.07.2011
01.01.2012 – 30.06.2012 8,00% n. 22 del 27.01.2012
01.07.2012 – 31.12.2012 8,00% n. 162 del 13.07.2012
01.01.2013 – 30.06.2013 8,75% n. 14 del 17.01.2013
01.07.2013 – 31.12.2013 8,50% n. 166 del 17.07.2013
01.01.2014 – 30.06.2014 8,25% n. 51 del 03.03.2014
01.07.2014 – 31.12.2014 8,15% n. 167 del 21.07.2014
01.01.2015-30.06.2015 8,05% n. 12 del 10.01.2015
01.07.2015-31.12.2015 8,05% n. 168 del 22.07.2015
01.01.2016-30.06.2016 8,05% n. 19 del 25.01.2016
01.07.2016-31.12.2016 8,00% n. 178 dello 01.08.2016
01.01.2017-30.06.2017 8,00% n. 18 del 23.01.2017
01.07.2017-31.12.2017 8,00% n. 171 del 24.07.2017
01.01.2018-30.06.2018 8,00% n. 17 del 22.01.2018
01.07.2018-31.12.2018 8,00% n. 158 del 10.07.2018
01.01.2019-30.06.2019 8,00% n. 18 del 22.01.2019
01.07.2019-31.12.2019 8,00% n. 183 dello 06.08.2019
01.01.2020-30.06.2020 8,00% n. 36 del 16.02.2020

 

Nel D.Lgs. n. 231/2002 (modificato dal D.lgs. n. 192/2012) è prevista, all’articolo 4 la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l’UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.

Sono oggetto della normativa: “le transazioni commerciali” e per tali si intendono “i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art.2,lett.a). E’ precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art.1, co.1).

In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E’ stabilito che decorrono: “dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi” a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).

Normativa applicabile anche ai lavori pubblici

Il D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 è applicabile, anche, ai lavori pubblici. Tale applicabilità è confermata dall’articolo 24, commi 1 e 2 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (cosiddetta “Legge europea 2013 bis”) con cui vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi per l’applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

Per quanto concerne il ritardo dei pagamenti, con i commi 1 e 2 dell’articolo 24 della citata legge n. 161/2014, viene espressamente detto che anche nell’ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE.

Legge europea 2013-bis

Con le nuove disposizioni introdotte dalla legge europea 2013-bis, viene precisato che le norme sulle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 192/2012 si applicano anche ai lavori pubblici e che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano solo se più favorevoli per i creditori (leggi articolo).

Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Ricordiamo, infine, che quello dei ritardi nei pagamenti nel campo dei lavori pubblici e non solo, è un problema atavico, conosciuto da tutti, per il quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si era più volte espressa e sul quale è ritornata con la sentenza 28 gennaio 2020, C-122/18 con la quale ha confermato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi previsti sul tema “pagamento nelle transazioni commerciali”, rilevando che le pubbliche amministrazioni italiane non rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (leggi articolo).

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