venerdì 9 Maggio 2025
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Legge europea: modifiche al Codice dei contratti per recepire i rilievi Ue

Nell’ultima bozza di Legge europea, un articolo corregge il Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50/2016) per rispondere alla procedura d’infrazione europea 2018/2273 – lettera di messa in mora inviata all’Italia a gennaio 2019, nonché ai vari pronunciamenti della Corte di giustizia europea in materia di subappalti.

Lo riferisce Public Policy che ha preso visione del testo. Ecco cosa riporta l’agenzia di stampa:

“Una modifica interviene sull’articolo 80 del Codice degli appalti per prevedere che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto anche se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Oggi l’esclusione può avvenire solo se la mancanza sia stabilita da una decisione amministrativa o giudiziaria definitiva. Ad ogni modo la bozza di Legge Ue circoscrive l’esclusione ai casi in cui il mancato pagamento costituisca una grave violazione (ai sensi del secondo o del quarto periodo dell’articolo 80). Inoltre è previsto che l’operatore economico non possa essere escluso quando abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, o quando il debito tributario o previdenziale sia stato comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La stessa bozza di Legge Ue interviene sugli articolo 105 e 174 del Codice sopprimendo l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori nei contratti di appalto o concessione fin dalla fase dell’offerta.

Le nuove disposizioni “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge – si legge – nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.”

 

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