giovedì 18 Settembre 2025
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Soglie appalti 2020: l’UE aggiorna i valori di rilevanza

Numerose le novità contrattuali in merito ad appalti e subappalti, oltre all’intensificazione dei controlli con l’introduzione del DURC fiscale.

Questa volta il cambiamento l’ha introdotto l’Unione Europea, e riguarda le soglie di rilevanza comunitaria, che sono state aggiornate con nuovi valori per il biennio 2020-2021. Vediamo quali sono le modifiche.

Le soglie di rilevanza comunitaria sono fasce di valore all’interno delle quali un contratto definisce il suo interesse. Queste sono regolate principalmente dal Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 del Codice dei Contratti.

In sostanza, il decreto stabilisce le diverse modalità di attuazione burocratica in relazione ai diversi valori che un appalto produce. Nel momento in cui, infatti, si stipula un contratto con la Pubblica Amministrazione, è necessario seguire dei procedimenti ben precisi, che si differenziano in base al tipo di appalto.

I contratti infatti non sono tutti uguali e soprattutto, non possiedono tutti lo stesso valore. Per questo motivo, anche le procedure di affidamento prevedono diverse situazioni in base all’importo economico dell’appalto.

A determinare questi differenti valori sono le soglie di rilevanza comunitaria. Queste non sono altro che fasce di suddivisione relative alla consistenza economica del lavoro, che tengono conto del tipo di contratto, dei servizi e delle forniture per decretare il valore finale dell’appalto. Una volta stabilita quindi la soglia di valore in cui rientra un determinato appalto pubblico, si agisce di conseguenza anche per quanto riguarda le procedure burocratiche.

Quest’anno, il Regolamento dell’Unione Europea ha provveduto a modificare alcune soglie di rilevanza degli appalti. Il provvedimento L 279/23 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE in data 31/10/2019, con validità di attuazione a partire dal 1 gennaio 2020.

Sono quindi state introdotte diverse modifiche alle precedenti disposizioni, in merito a diversi settori.

Per quanto riguarda gli appalti del settore ordinario, le nuove soglie sono le seguenti:

5.350.000 euro per i contratti pubblici di lavori e concessioni;
139.000 euro per gli appalti inerenti a forniture, servizi e concorsi pubblici assegnati da amministrazioni aggiudicatrici centrali. Fanno eccezione gli appalti ottenuti da amministrazioni operanti nel settore della difesa;
214.000 euro per gli appalti relativi a forniture, servizi e concorsi pubblici conferiti da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. In questo caso, rientrano in tali disposizioni anche le amministrazioni del settore della difesa;
750.000 euro per i contratti pubblici relativi a servizi sociali. Questa soglia è rimasta invariata rispetto alle disposizioni precedenti.
In merito invece agli appalti riguardanti i settori speciali, ecco le nuove soglie di rilevanza:

5.350.000 euro per gli appalti di lavori;
428.000 euro per contratti pubblici relativi a forniture, servizi e bandi di concorso di progettazione;
1.000.000 euro per appalti di servizi e servizi sociali. L’importo anche qui è rimasto invariato.
Infine, hanno visto nuovi aggiornamenti le soglie di valore per gli appalti pubblici dei settori di difesa e sicurezza. Eccole di seguito:

428.000 euro per appalti pubblici di forniture e servizi;
5.350.000 euro per gli appalti di lavori.

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