giovedì 12 Dicembre 2024
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Agevolazioni sulle nuove assunzioni: il quadro aggiornato 2020

Arrivano nel 2020 nuove norme per le assunzioni agevolate per le aziende ma è probabile che nessuna scalzi in termini di quantità quelle sugli apprendisti e sull’occupazione degli under 35 che ha riguardato nel 2018 quasi 135.000 persone e 91.536 nei primi 10 mesi del 2019. Sono invece un ricordo lo sgravio triennale introdotto nel 2015, con oltre 1,2 milioni di persone coinvolte l’anno successivo e quello biennale introdotto nel 2016 con quasi 500.000 persone coinvolte nell’anno successivo.

Ecco in sintesi le strade (vecchie e nuove) per assumere pagando meno contributi:

BONUS ECCELLENZE: da quest’anno dovrebbe arrivare il Bonus eccellenze per l’assunzione di giovani laureati brillanti con l’esonero per 12 mesi dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e un limite di 8.000 euro. Vale per gli under 30 con laurea specialistica con 110 e lode e media ponderata non inferiore a 108/110.

APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO: Le aziende che hanno fino a 9 dipendenti possono assumere con un contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale nel 2020 (la norma non è strutturale) con l’azzeramento dei contributi per i primi 36 mesi di rapporto per i giovani tra i 15 e i 25 anni. L’abbattimento dei contributi era già stato in vigore tra il 2012 e il 2016. Riguarda circa il 5% degli apprendisti complessivi. Per gli anni di contratto di apprendistato successivi al terzo, l’aliquota resta al 10%.

AGEVOLAZIONI APPRENDISTATO: si possono assumere giovani tra i 15 e i 29 anni con contratto a tempo indeterminato a causa mista (lavoro e formazione) con sgravi contributivi differenziati. I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9 hanno una aliquota contributiva pari al 10%. SGRAVIO TRIENNALE PER GLI UNDER 35: sarà ancora possibile per le aziende assumere lavoratori under 35 con uno sgravio del 50% dei contributi con un limite fissato a 3.000 euro annui per un anno. L’agevolazione sale al 100% per i giovani del Sud e vale sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per le trasformazioni di contratti a termine in contratti stabili.

ASSUNZIONE LAVORATORI IN CIGS: L’impresa che assume con contratto a tempo pieno e indeterminato un lavoratore in cassa integrazione da almeno tre mesi ha una riduzione dell’aliquota contributiva per 12 mesi a livello di quella per gli apprendisti (al 10%). Ne sono stati assunti con questa agevolazione solo 39 nel 2018.

DAL REDDITO DI CITTADINANZA AL LAVORO: è previsto l’esonero del versamento dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario del Reddito di Cittadinanza con esclusione dei contributi Inail. Il limite è nell’importo mensile del Rdc che spetta al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. La durata dipende dalle mensilità già fruite e raggiunge al massimo 18 mesi OCCUPAZIONE FEMMINILE DIMEZZA I CONTRIBUTI: è previsto di uno sgravio del 50% dei contributi per un massimo di 18 mesi per le donne con oltre 50 anni e disoccupate da almeno 12 mesi e per quelle assunte in settori con alta disparità (almeno il 25%) nell’occupazione tra uomini e donne.

OVER 50 IN DISOCCUPAZIONE: i datori di lavoro privati che assumono persone con oltre 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi hanno uno sgravio contributivo del 50% per 12 mesi in caso di contratto a termine e di 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

INCENTIVO SUI PERCETTORI NASPI: nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di persone che percepiscono la Naspi è previsto un incentivo economico pari al 20% della Naspi mensile non ancora percepita dal lavoratore.

L’ASSUNZIONE DI DISABILI: sono previste inoltre agevolazioni per l’assunzione di disabili per 36 mesi pari al 70% della retribuzione mensile lorda in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% e del 35% della retribuzione mensile lorda in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.

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