Sono in arrivo 400 milioni di euro per i Comuni destinati alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio.
E’ in fase di registrazione il decreto del Ministero dell’Interno che approva il modello di certificazione informatizzato che i Comuni dovranno utilizzare per richiedere la terza tranche degli 850 milioni complessivi stanziati dalla Legge di Bilancio 2018 (150 milioni per l’anno 2018, 300 milioni per l’anno 2019 e 400 milioni per l’anno 2020) per la sicurezza delle città.
Il Ministero dell’Interno in una nota ha specificato che la richiesta da parte dei Comuni deve essere formulata esclusivamente in via telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali entro le ore 24:00 del 15 settembre 2019, a pena di decadenza.
Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro (comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti), di 2.500.000 euro (comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti) e di 5.000.000 di euro (i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti).
Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il seguente ordine di priorità:
1) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
2) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
3) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente;
Sono ammissibili gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di tipo preventivo, nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico attestato, e di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali.
Per gli interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti sono ammissibili quelli di manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità e di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
Per la sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente, sono considerati ammissibili:
– manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
– manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
– manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche.
Messa in sicurezza del territorio, in arrivo 400 milioni per i Comuni
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