E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto scorso, il decreto del Ministero dell’Istruzione che distribuisce tra le Regioni le risorse destinate a interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici (Fondo ex protezione civile, annualità 2018-2021).
Eccone il testo e, in allegato, i documenti ufficiali in Gazzetta.
Art. 1 Piani regionali
1. Sono approvati i piani regionali di cui agli Allegati da A ad M che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63.
2. Le somme residue non utilizzate dalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, restano nella disponibilità delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate insieme ad altre eventuali economie per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità.
3. La somma di cui al comma 1 grava sulle annualità 2018, residui di stanziamento di lettera f), 2019, 2020 e 2021 del capitolo 7105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ subordinato all’autorizzazione di cui all’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. I piani delle regioni non pervenuti o per i quali non siano stati trasmessi i chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione sono approvati con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa assegnazione con apposita nota di un nuovo termine per la presentazione degli stessi.
Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori
1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui agli Allegati da A ad M, sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’intervento.
Art. 3 Modalità di rendicontazione e monitoraggio
1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tramite apposito applicativo, successivamente all’avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, un’anticipazione fino ad un massimo del 20% dell’importo di finanziamento.
2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute, direttamente dalla direzione generale in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e’ liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
3. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e possono essere utilizzate nei limiti del 50% e per le ipotesi di cui all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1.
6. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile.
Art. 4 Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito di attività di monitoraggio.
2. E’ disposta, altresì, la revoca qualora l’intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, o i cui lavori siano stati avviati prima dell’avvenuta adozione del presente decreto.
3. Nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di revoca del finanziamento l’ente, che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse e’ tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all’entrata di bilancio dello Stato.
4. L’ente prova l’avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante Posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Allegati:
Decreto MIUR del 30 aprile 2019 pubblicato in Gazzetta-Ufficiale (.pdf)