domenica 11 Maggio 2025
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Responsabilità solidale: nessuna deroga anche per contratti precedenti all’entrata in vigore del D.L. 25/2017

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 5/2018, in cui espone in che modo interpretare i contratti collettivi che ancora prevedono la deroga alla responsabilità solidale del committente.

Come noto, il D.L. 25/2017 ha ristabilito il concetto di responsabilità solidale, ovvero un’uguale responsabilità tra committente ed appaltatore nei confronti dei lavoratori edili: in caso di eventuali violazioni compiute dall’impresa appaltatrice nei confronti dei lavoratori, ne sarà responsabile anche il committente, che sarà tenuto, pertanto, a controllare in modo più approfondito il subappaltatore.

I giudici al riguardo ricordano che è stata abrogata la norma del D. Lgs 276/2003, che, da un lato, disciplinava la possibilità per la contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Dall’altro prevedeva un meccanismo processuale che consentiva al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con l’entrata in vigore del D.L. 25/2017, a partire dal 17 marzo 2017 non è più consentita tale deroga, senza che alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata.

Per i nuovi contratti collettivi, secondo il Ministero, è impossibile inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà. Per i contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, il Ministero ha chiarito che le disposizioni eventualmente contenute che deroghino al regime di solidarietà “non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data”.

Per il Ministero “la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del DL 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo”.

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