lunedì 7 Ottobre 2024
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Direttore dei lavori: per la Cassazione è responsabile anche per opere abusive non contestate

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33387 dell’8 giugno 2018, ha stabilito che la figura del direttore dei lavori deve assolvere ad una funzione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia e, pertanto, deve assumersi la piena responsabilità penale della corretta esecuzione delle opere dal punto di visto del permesso di costruire.

La questione nasce dal ricorso ad una sentenza presentato da un geometra, dichiarato responsabile , in qualità di progettista e direttore dei lavori, di opere in difformità rispetto al progetto.

I giudici si sono appellati all’art. 29, comma 2 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che recita: “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni”.

Sulla base di quanto esposto sopra, secondo la Cassazione, quindi, la normativa ha da tempo individuato nel direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica, al precipuo scopo di realizzare una tutela più forte nei confronti de beni oggetto di protezione penale.

L’obbligo per la figura del direttore dei lavori consiste non solo nelle verifica della corretta esecuzione delle opere relativamente al rispetto del permesso di costruire, ma anche nell’obbligo di prendere le distanze da eventuali condotte illecite, denunciando, se il caso lo richiede, anche il proprio committente.

 La disposizione prevista dall’art. 29, comma 2 del DPR n. 380/2001, unitamente alla norma contenuta nel primo comma, individua una vera e propria posizione di garanzia che fonda la penale responsabilità del direttore dei lavori nel caso di condotta da altri commessa. Non si tratta, tuttavia, di una responsabilità oggettiva, essendo sempre necessario che il tecnico “sia cosciente della esecuzione illecita e, volutamente o per negligenza, non ponga in essere quanto gli si impone“.

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