venerdì 29 Marzo 2024
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Anac: l’obbligo di sopralluogo spetta a ciascun componente della RTI

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 714 del 31/07/2018, in risposta al parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ha chiarito gli obblighi che ciascun soggetto che costituisce un Raggrupamento Temporaneo di Imprese deve assolvere in caso di partecipazione ad una procedura di gara.

La Delibera specifica, infatti, che, come più volte sancito dalla giurisprudenza, l’obbligo di eseguire il sopralluogo spetta a ciascun componente, che costituirà il raggruppamento. Di conseguenza, l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti, soprattutto se le prescrizioni sull’argomento sono espressamente indicate nel disciplinare di gara. In tali casi non è consentito ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio per sanare le attestazioni di sopralluogo irregolari.

Nel dettaglio l’Autorità ha specificato che:

  • l’obbligo di sopralluogo inserito nella legge di gara concerne un’attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di valutare la prestazione richiesta e di formulare un’offerta seria, attendibile e consapevole. Pur in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel nuovo Codice dei Contratti, l’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente la possibilità che le offerte siano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e, anzi, estendendone la portata applicativa rispetto al precedente assetto normativo (art. 106 d.P.R. 207/2010), dal momento che il citato art. 79 è applicabile indistintamente tanto ai lavori quanto ai servizi (TAR Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017, n. 4480);
  • la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’obbligo di eseguire il sopralluogo non può che riferirsi a ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti (TAR Campania, Sez. VIII, 15 dicembre 2017 n. 5911 e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso degli RTI costituendi in particolare, poiché il raggruppamento giuridicamente ancora non esiste, non essendo stato costituito, è necessario che ciascuna ditta sottoscriva le offerte e i documenti che ne fanno parte. Tale impostazione è stata ribadita dall’Autorità con le deliberazioni n. 1228 del 22 novembre 2017 e n. 2 del 10 gennaio 2018 (recanti, rispettivamente, il Bando-tipo n. 1 per contratti di servizi e forniture sopra soglia e il Bando-tipo n. 2 per l’affidamento di servizi di pulizia), nelle quali si prevede che – in caso di RTI costituendo – il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
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