giovedì 18 Settembre 2025
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Milleproroghe: slitta il termine sulle verifiche antisismiche delle scuole

Approvato dal Senato un emendamento al decreto Milleproroghe che posticipa dal 31 agosto 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nelle quattro regioni del centro-Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. A tal fine, novellando l’articolo 20-bis, comma 4, del D.L. 8/2017 (convertito in L. 45/2017) viene aggiunto il comma 3-bis all’articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini in materia di istruzione ed università.

Il citato art. 20-bis, co. 4 – ricorda il dossier del Servizio Studi del Senato – stabilisce che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, dovesse essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

L’art. 20-bis del D.L. 8/2017 – come modificato, da ultimo, dall’art. 11-ter, co. 3, D.L. 91/2017 (convertito in L. 123/2017) – ha destinato alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici situati nelle zone sismiche 1 e 2, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse non utilizzate di cui all’art. 1, co. 161 della L. 107/2015, come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, disponendo che almeno il 20% delle risorse debba essere riservato alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). Ha inoltre stabilito che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Il MIUR, con D.M. 8 agosto 2017, ha accertato economie per 105.112.190,27 euro.

A sua volta, l’art. 41, co. 3, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017), istituendo nello stato di previsione del MEF un Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, ha disposto che le risorse dello stesso siano destinate, fra l’altro, al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all’art. 20-bis, co. 4, del D.L. 8/2017, situati nei comuni di cui all’art. 1, D.L. 189/2016, nonché di edifici scolastici situati nei Comuni della zona sismica 1, e alla realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico.

Conseguentemente, con nota Prot. 8008 del 28 marzo 2018, è stato pubblicato dal MIUR l’avviso con il quale sono state rese disponibili le risorse stanziate ed è stata successivamente approvata la graduatoria con D.D. n. 363 del 18 luglio 2018. I suddetti atti sono consultabili sul sito Internet del MIUR.

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