lunedì 15 Settembre 2025
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Tar Calabria: per l’esclusione dalla gara la sentenza di patteggiamento equivale a quella di condanna

E’ quanto ha dichiarato la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza n. 1063 del 17 maggio 2018 nel ricorso presentato da un’impresa per l’annullamento da parte della Stazione Appaltante della propria aggiudicazione nell’ambito di una procedura di gara, a conferma di una giurisprudenza ormai consolidata su tale argomento.

Nello specifico, la ricorrente si è opposta al decreto dirigenziale con cui la Stazione Appaltante ha annullato l’aggiudicazione di una gara in suo favore e ne ha ordinato l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016. La motivazione consiste nell’aver reso dichiarazioni non veritiere con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. A) del Codice Appalti, omettendo la dichiarazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale relativa alla violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L’impresa esclusa avrebbe chiesto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:

  • La dichiarazione resa ai sensi del DGUE non può essere considerata non veritiera, poiché nel documento vi era espressa richiesta di indicare circostante note ai concorrenti.
  • Ammesso che sussistano le condizioni di falsa dichiarazione, si tratterebbe comunque di una ipotesi di falso innocuo, avendo l’azienda adottato misure di self cleaning per evitare l’esclusione.
  • l’amministrazione non ha esplicitato la motivazione sui contenuti e sulla rilevanza delle misure di self cleaning. All’art. 7.5 delle Linee Guida n. 6/2017 è stabilito che non è possibile procedere automaticamente all’esclusione dalla procedura in caso di reticenza del partecipante, senza instaurare un contraddittorio.

I giudici del Tar Calabria hanno confermato che la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna (art. 445 del Codice di procedura penale), esplicitamente recepita nell’art. 80 del codice appalti.

Sull’aspetto relativo alla mancata conoscenza della circostanza di patteggiamento, i giudici hanno specificato che, trattandosi di una sentenza relativa a puntuali violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarebbe stato impossibile che il ricorrente potesse non esserne a conoscenza.

Le misure di self cleaning, inoltre, sono successive alla dichiarazione non veritiera resa dalla ricorrente in ordine all’assenza di violazioni delle norme in materia si salute e sicurezza sul lavoro.

La corretta interpretazione del punto 7.5 delle Linee Guida n. 6/2017, infine, secondo il Tar è che “la relativa disposizione, che prescrive un contraddittorio più rigoroso in ordine alla valutazione delle misure di self cleaning, si riferisce alla violazione del principio di leale collaborazione in precedenti procedure concorsuali e non alla dichiarazione non veritiera nella gara in corso, viceversa espressamente regolata dal punto 4.2. delle linee guida in termini di immediata (e necessaria) rilevanza escludente della dichiarazione non veritiera in conformità con quanto stabilito dall’art. 80, co. 5, lett. f) bis del codice appalti”.

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