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Avviata la procedura di revisione del regolamento in materia di Rating di Legalità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato lo scorso 9 marzo sul proprio sito istituzionale il provvedimento n. 27060, con cui ha avviato la consultazione pubblica per la revisione del regolamento sul rating di legalità, strumento  introdotto con delibera AGCM n. 24075 del 14 novembre 2012, più volte corretto fino all’ultima modifica avvenuta con delibera n. 26166/2016.

Le ulteriori modifiche si sono rese necessarie – spiega l’Autorità – considerata l’elevata diffusioni del rating di legalità tra le imprese ed il conseguente aumento del numero di richieste pervenute, in virtù delle quali si è avvertita la necessità di snellire, semplificare e chiarire le procedure per l’attribuzione, la modifica, ilo rinnovo, la revoca e l’annullamento del rating di legalità.

Ad aver subito variazioni gli articoli 2, commi 2, lettere a) e b) e 3, 3, comma 2, lettera f), 5, commi 3, 3-bis, 3-ter e 8, 6, commi 2, 2-bis, 4-bis e 8, 7, comma 1, e 8; quella più significativa, però, ha riguardato i commi 3-bis e 3-ter, articolo 5 per consentire l’adeguamento del Regolamento all’art. 213, comma 7, del Codice dei Contratti.

Il nuovo Codice, infatti, fa espresso riferimento alla collaborazione dell’Anac con l’ACGM per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese e che il rating di legalità concorre, anche, alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10 dello stesso Codice dei contratti.

Il comma 3-bis dell’articolo 5 del Regolamento è stato così modificato: “Relativamente a ciascuna richiesta di attribuzione del rating pervenuta, l’Autorità trasmette tempestivamente all’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC – gli elementi e le informazioni utili per l’espletamento delle verifiche di competenza. La predetta trasmissione avviene preferibilmente in formato digitale. L’ANAC può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni. L’ANAC collabora con l’Autorità, ai sensi dell’art. 213, co. 7, d.lgs. n. 50/2016, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del rating”.

La revisione del comma 3-ter dell’articolo 5, inoltre, prevede che l’AGCM  “ai fini della valutazione delle richieste di attribuzione del rating, collabora con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, ai quali può sottoporre richieste di informazioni e/o di pareri sia su questioni di carattere generale, che su singoli aspetti attinenti le domande ricevute”.

I soggetti interessati potranno esprimere il proprio parere e fornire suggerimenti in merito al contenuto della delibera entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, inviando le proprie valutazioni all’indirizzo consultazione.regolamentorating@agcm.it.

Provvedimento_AGCM_09_03_2018_27060

Consultazione_Rating_marzo_2018

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