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Sicurezza e verifiche periodiche: online il nuovo elenco dei soggetti abilitati

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso disponibile il Decreto direttoriale 16 gennaio 2018, n. 3 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) con il quale viene adottato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

L’elenco adempie alle previsioni contenute nel punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011 (soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106); sostituisce integralmente il precedente elenco, allegato al Decreto Dirigenziale del 1 dicembre 2017.

Il decreto consta in sei articoli:

  • all’articolo 1, viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;
  • all’articolo 4, viene decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • all’articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
  • all’articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L’elenco, adottato in allegato al d.d. n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori, com’è noto, è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.

Secondo le disposizioni dell’art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell’Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all’all. VII del d.lgs. 81/2008 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.

Spetta alle aziende richiedere la verifica all’Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell’attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l’obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’impianto.

L’art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti:

  • denuncia di impianto scariche atmosferiche (d.p.r. 462/2001)
  • immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (d.m. 11 aprile 2011)
  • immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (d.m.11 aprile 2011)
  • richiesta di prima verifica periodica (d.m.11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (all. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L’attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti riguarda nello specifico le seguenti attrezzature (elencate nell’all. VII del d.lgs. 81/2008):

  • generatori di vapore e di acqua surriscaldata
  • recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas
  • recipienti a gas e recipienti a vapore
  • recipienti particolari
  • recipienti semplici a pressione con p.v. ?8000 e p.s. > 12 bar
  • forni industriali marcati CE
  • forni industriali non marcati CE e Forni per oli minerali
  • serbatoi per GPL
  • contenitori a pressione di gas con membrature miste
  • atrezzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED
  • atrezzature a pressione trasportabili di cui al d.m. 12/09/1925 e s.m.i.
  • attrezzature di lavoro – Gruppo GVR
  • attrezzature di lavoro per SC e SP
  • ponti sollevatori per veicoli
  • impianti di riscaldamento
  • apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili
  • impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra (pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque necessario, per le disposizioni del d.p.r. 462/2001, attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l’Inail)

I datori di lavoro possono richiedere all’Inail la verifica, anche per via telematica accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal d.p.r. 462/2001.

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