giovedì 28 Marzo 2024
HomeIn primo pianoTasse sulla casa, verso l'accorpamento di IMU e TASI. Le novità allo...

Tasse sulla casa, verso l’accorpamento di IMU e TASI. Le novità allo studio

In arrivo una revisione delle imposte sulla casa con l’obiettivo di semplificarle, unificando l’IMU e la TASI in una sola imposta. E’ il principale obiettivo del ddl 1429, all’esame della Commissione Finanze della Camera dei deputati.
Il disegno di legge unisce la disciplina dell’imposta municipale unica (IMU) e quella del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dal momento che la normativa degli ultimi anni in materia ha portato a una sostanziale sovrapponibilità delle due imposte, con riferimento sia alla base imponibile sia ai soggetti passivi.
Il provvedimento stabilisce che la nuova IMU sia collegata al possesso di immobili, ad esclusione dell’abitazione principale, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili: per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, alcuni specifici moltiplicatori.
La base imponibile è ridotta del 50%:
– per i fabbricati di interesse storico o artistico;
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. (L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione);
– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
È prevista, inoltre, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell’imposta relativa agli immobili strumentali.
Sono esenti dalla nuova IMU:
– gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle Atti Parlamentari, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
– i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
– i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta.
Infine, sono esenti dalla nuova IMU i terreni agricoli che siano: 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; 2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 448/2001; 3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 4) ricadenti in aree montane o di collina.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments