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Sistri: abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2019

A partire dal 1° gennaio 2019, come stabilito all’art. 23 della bozza del decreto legge “Semplificazioni”, recante “Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”, è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188-ter del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006). Non sono più dovuti, pertanto, i contributi di cui all’art. 14 bis del d.L. n. 78 del 1° luglio 2009 e all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 78 del 30 marzo 2016.

L’applicazione del sistema Sistri, fin dalla sua introduzione, ha presentato notevoli criticità, che il Ministero intende superare istituendo un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti più efficiente, più immediato e meno oneroso, in grado di garantire la certezza del diritto e tutelare l’affidamento degli operatori.

La necessità di una modifica alle modalità di tracciabilità dei rifiuti risponde, inoltre, all’obbligo di rispetto delle disposizioni della direttiva UE 2018/251, allo scopo di rendere più efficiente il sistema, che garantirà una tracciabilità di circa il 90% dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, a fronte di una percentuale vicina al 65% del sistema attuale. Per fare ciò sarà lo stesso Ministero, mediante internazionalizzazione, ad effettuare l’organizzazione e la gestione del sistema, con notevoli risparmi di spesa e ottimizzazione del servizio (la modalità diretta è prevista dall’ordinamento euro unitario  di riferimento).

I soggetti obbligati ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI, fino alla definizione del nuovo metodo ed alla piena operatività dello stesso, effettueranno gli adempimenti dovuti con il tradizionale sistema “cartaceo”. Tuttavia, potranno avvalersi anche delle modalità di trasmissione dati “digitali” previste dall’art. 194-bis del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, comma 3, per poter garantire una certa continuità di tracciabilità, evitando vuoti normativi. Viene garantita, inoltre, l’applicabilità delle sanzioni di cui all’ articolo 258 del D. Lgs. 3 aprile 2006. n. 152, mediante il richiamo all’applicabilità dell’articolo 258, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

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