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Blocco dei bandi irregolari: in vigore la delibera che assegna all’Anac i nuovi poteri

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E’ in vigore dal 1 agosto 2018 la Delibera Anac del 13 giugno 2018 recante il “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”, che sancisce la possibilità da parte dell’Autorità di impugnare in maniera diretta le procedure contrattuali di grande impatto o che presentino gravi violazioni.

Si ricorda che il Decreto Correttivo del Codice Appalti (D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017) ha abrogato l’art. 211, comma 2, del Codice relativo al potere di raccomandazione vincolante; situazione che ha suscitato non poche polemiche. E’ in virtù di queste ultime che il ridimensionamento dei poteri dell’Anac è stato successivamente cancellato con l’introduzione del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017.

I tre nuovi commi di riferimento restituiscono all’Anac il proprio potere, che diventa, tuttavia, impugnatorio e non più sanzionatorio.

Nel caso specifico, i passaggi normativi in questione riguardano:

  1. 1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  2. 1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  3. 1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter”

La Delibera dell’Anac disciplina il nuovo ruolo attribuitole e contiene in 15 articoli suddivisi nei seguenti 4 Capi:

  • Capo I (artt. 1-2)-  Disposizioni generali
  • Capo II (artt. 3-5) – Legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211, comma 1-bis (Ricorso diretto)
  • Capo III (artt. 6-10) – Legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211, comma 1-ter (Ricorso previo parere motivato)
  • Capo IV (artt. 11-15) – Disposizioni comuni, finali e transitorie.

I primi due disciplinano in maniera distinta le fattispecie di cui ai commi 1 bis  e 1 ter dell’articolo 211.

In particolare, l’Autorità è legittimata ad agire direttamente in giudizio, senza previa interlocuzione con la Stazione appaltante, per l’impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, esplicitando la definizione dell’espressione “di rilevante impatto”.

L’Autorità può, inoltre, agire in giudizio, previa emissione di un parere motivato contenente la diffida alla Stazione appaltante a sanare le illegittimità riscontrate in autotutela, in presenza di gravi violazioni del Codice dei Contratti.

Gli altri articoli del Regolamento riportati nei capi I e IV dettano disposizioni comuni ai due poteri in materia di: atti impugnabili, acquisizione della notizia e trattazione delle segnalazioni, accesso agli atti e pubblicità e, infine, ai rapporti con altri procedimenti dell’Autorità.

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