mercoledì 17 Settembre 2025
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Anac: illegittimo fissare la soglia di ribasso massimo in sede di gara

E’ questo il principio stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 610 del 27 giugno 2018. Nel caso di specie, uno degli operatori economici in gara ha presentato istanza di contestazione in relazione alla valutazione di congruità dell’offerta, con particolare riferimento alle modalità con cui la Stazione appaltante ha effettuato l’apprezzamento dei giustificativi presentati dall’aggiudicatario della gara in seguito alla richiesta di integrazione dovuta alla presentazione di un’offerta ritenuta anomala. Secondo l’istante, infatti, le motivazioni fornite dal vincitore non risultavano sufficienti a giustificare il basso livello di prezzi e costi proposti, con evidenti errori che non consentono di garantire la corretta esecuzione del contratto e la tutela dell’interesse pubblico.

L’Autorità, su tale aspetto, pur sposando la tesi dell’istante sull’evidente presenza di incongruenze su taluni aspetti dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, necessari al corretto espletamento delle attività di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza, ampiamente sottostimati quantitativamente ed economicamente, si è espressa chiarendo che “nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci“.

Tuttavia, l’Anac sottolinea come tali incomprensioni derivino da una errata impostazione della gara, prevedendo la clausola di lex specialis che fissava al 50% il ribasso massimo ammissibile rispetto alla base d’asta.

Tale clausola, ricorda l’Autorità, è già stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato, poiché introduce un inammissibile limite alla libertà di concorrenza sull’aspetto economico, condizionando gli operatori economici in modo tale da formulare la proposta non sulle proprie reali capacità organizzative ed imprenditoriali, ma sulla base del prezzo “suggerito” dalla Stazione appaltante. L’indicazione da parte di quest’ultima della percentuale di massimo ribasso annulla il confronto concorrenziale sul prezzo, contravvenendo al criterio stesso prescelto, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali.

L’indicazione della percentuale massima di ribasso, oltre ad annullare la concorrenza sull’elemento prezzo, anticipa indirettamente la valutazione sulla congruità dell’offerta nel suo complesso. Per tutti questi motivi, l’ANAC ha concluso specificando che la limitazione introdotta con la clausola della lex specialis non garantisce che il prezzo proposto dagli operatori sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro, ma finisce solo per generare una erronea e, quindi, illegittima applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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