mercoledì 17 Aprile 2024
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Sisma bonus ed Econobonus, in una circolare AdE i chiarimenti su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”, che costituisce per i contribuenti un vero e proprio vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi con lo scopo di guidare cittadini, intermediari e uffici in tale adempimento fiscale.

Uno dei temi, sul quale si era reso necessario un ulteriore approfondimento, anche rispetto alle precedenti circolari, e che, pertanto, è stato trattato nel documento, è il Sismabonus. In particolare, riguardo all’ammontare massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro specifica che lo stesso opera:

  • come limite unico, in caso di realizzazione, sullo stesso edificio, di interventi di natura diversa, quali, ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria. A parere dell’Agenzia, infatti, gli interventi antisismici ricadenti nel Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa rispetto a quelli più generali di recupero edilizio, visto che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili;
  • come limite autonomo, riferito ad ogni singola unità immobiliare ed a ciascuna delle relative pertinenze, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale. Così, ad esempio, nel caso in cui il fabbricato sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione andrà calcolata su un importo massimo di spesa pari a 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità), da attribuire ai vari condòmini in base ai millesimi di proprietà, o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.

L’Agenzia chiarisce anche che la possibilità di cedere il credito di imposta, ammessa in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, interessa tutti i condòmini, potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non tenuti al versamento dell’imposta.

Sull’Ecobonus l’Agenzia, nell’effettuare un excursus sulla complessiva operatività dell’agevolazione, offre precisazioni in tema di calcolo dell’ammontare di spesa massima agevolata in caso di lavori condominiali e sulla possibilità di cedere a terzi la corrispondente detrazione sotto forma di credito d’imposta.

Come noto, per ciò quanto riguarda gli interventi condominiali, per i quali la detrazione spetta sino al 31 dicembre 2021 ed in base ad una percentuale più elevata (pari al 70% o al 75%, a seconda del tipo di intervento energetico realizzato), viene precisato che il limite dei 40.000 euro, previsto dalla norma come tetto massimo di spesa agevolata, deve riferirsi autonomamente a ciascuna unità immobiliare di cui si compone il fabbricato e ad ognuna delle pertinenze.  L’eventuale cessione del credito d’imposta deve riguardare l’intera detrazione spettante e non le eventuali rate residue di detrazione non utilizzata.

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