giovedì 28 Marzo 2024
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Per la bonifica di siti inquinati è legittima solo l’ordinanza emanata dal sindaco

Quando l’amministrazione comunale si trova a dover intervenire nei casi un cui su un’area si siano accatastati rifiuti e si debba, pertanto, obbligare il proprietario a rimuoverli ed a bonificare la zona, la “potestà di ordinanza è espressamente riservata al Sindaco”. A stabilirlo è il Tar Campania, sezione V di Napoli, con la sentenza n° 600/2018, che ha dichiarato illegittima l’ordinanza emanata dal dirigente responsabile dell’Area Lavori Pubblici di un Comune nei confronti del proprietario di un’area da bonificare. Quest’ultimo ha impugnato la comunicazione dell’ufficio comunale ed i giudici hanno accolto le argomentazioni, stabilendo che, come stabilito all’art. 192, comma 3, D. Lgs. N° 152/2006 “Testo unico ambiente”, la potestà di ordinanza per rimuovere i rifiuti è stabilita esplicitamente come competenza del Sindaco. L’articolo 107, comma 4, inoltre, stabilisce che: «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative», che è – concludono i Giudici – la condizione che si è verificata nel caso di specie20.

Tar Campania

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