venerdì 19 Aprile 2024
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Da quest’anno tutti gli edifici, nuovi o ristrutturati, autosufficienti con le rinnovabili per almeno il 50% del fabbisogno

Scatta da quest’anno l’obbligo previsto dal cosiddetto Decreto Rinnovabili (D. Lgs. 28/2011), che impone la copertura con energie rinnovabili di almeno il 50% dei consumi sia per degli edifici nuovi sia per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Niente più proroghe, quindi, dopo quelle degli scorsi anni.
Gli impianti di produzione di energia termica degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati dal 1° gennaio di quest’anno devono quindi essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il rinfrescamento.
Questi obblighi, specifica la norma, non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica che a sua volta alimenti dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il rinfrescamento.
Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre scorso invece, resta fermo l’obiettivo di soddisfare con rinnovabili il 35% dei consumi degli impianti termici.
Non sono soggetti all’obbligo gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copre l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Per energia da fonti rinnovabili, ai sensi del D. Lgs. 28/2011, si intende l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica (accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore), geotermica (immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre), idrotermica (immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore) e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Nel caso in cui, per impossibilità tecniche certificate dal progettista, non sia possibile rispettare la normativa, la norma richiede comunque di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 192 del 2005.
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, la norma prescrive che i componenti siano aderenti o integrati nei tetti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, deve essere calcolata secondo la formula indicata nell’Allegato 3 al D. Lgs. 28/2011.
Nei centri storici l’obbligo è ridotto del 50% o non si applica qualora il progettista dimostri che l’introduzione delle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il valore storico e artistico dell’edificio.
Negli edifici pubblici, invece, l’obbligo è incrementato del 10%.

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