venerdì 19 Aprile 2024
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Ministero dell’Ambiente: aggiornate al 15 novembre le FAQ sui criteri ambientali minimi

Come noto agli operatori del settore, il Dl Lgs. 50/2016 (art. 34 – Nuovo Codice appalti), modificato dal D. Lgs 56/2017, ha reso obbligatoria, da parte delle Stazioni Appaltanti, l’applicazione dei Criteri ambientali minimi. In seguito alle numerose segnalazioni pervenute sulla non corretta applicazione dei CAM da parte delle Stazioni appaltanti, il Ministero ha ritenuto necessario fornire, al riguardo, alcune precisazioni.

I recenti aggiornamenti riguardano:

  1. Criteri ambientali minimi per la Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2017.
  2. Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017.
  3. Criteri Ambientali Minimi per le forniture di articoli tessili adottato con DM 11 gennaio 2017.

E’ con il secondo punto, tuttavia, che sorgono le maggiori difficoltà interpretative.

Il Ministero, con riferimento ai CAM sui servizi di progettazione e lavori, ricordando quanto sancito all’art. 71 del D.Lgs. 56/2017, ribadisce che i bandi di gara devono contenere i CAM, indicando integralmente nella documentazione di gara sia le specifiche tecniche che le clausole contrattuali, secondo quanto indicato all’art. 34/ del D. Lgs 50/2016.

I criteri progettuali, quindi, devono essere inseriti nel capitolato speciale d’appalto e vanno considerati quali criteri premianti e non ignorati. I criteri per la selezione dei candidati, invece, non sono obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.

Il secondo aspetto chiarito dal Ministero riguarda il livello di progettazione da porre a base di  gara, che deve essere obbligatoriamente quello esecutivo. All’appaltatore, che dovrà eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo messo a gara,  può essere lasciato al massimo l’onere della redazione dei disegni dei particolari costruttivi. Tutto ciò che riguarda la progettazione (ad es. il piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere o il piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere) deve essere parte integrante del progetto approvato e messo a gara. In caso contrario, se fosse l’appaltatore a completare tali adempimenti, si dovrà parlare di “varianti al progetto”.

Altro punto trattato riguarda il contenuto del computo metrico estimativo. Quest’ultimo, per poter essere posto a base di gara, dovrà contenere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato. In caso contrario, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. La stazione appaltante, pertanto, dovrà effettuare una verifica preventiva dell’elenco dei prezzi unitari  e non potrà scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.

faq_cam_edilizia_15.11.18

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